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Sisma Abruzzo 2009

Tutte le informazioni che riguardano le misure prese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito al forte sisma che ha colpito, il 6 aprile 2009, la provincia de L'Aquila e vari Comuni delle province di Teramo e Pescara.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Il 6 aprile 2009 la provincia de L'Aquila e vari comuni delle province di Teramo e Pescara sono stati colpiti da un forte sisma. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d'emergenza nei territori danneggiati.

Comuni colpiti

In provincia de L'Aquila i comuni colpiti dal sisma ed elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009 sono: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

 I comuni di Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale sono stati aggiunti all'elenco nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2009.

In provincia di Teramo i comuni colpiti dal sisma ed elencati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009 sono: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia. I comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea sono stati aggiunti all'elenco nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2009.

In provincia di Pescara i comuni colpiti dal sisma ed elencati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009 sono: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Sospensione contributiva

A causa del sisma è stata disposta a più riprese la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi:

  • fino al 30 novembre 2009 (articolo 2, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754);
  • dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010. I versamenti già effettuati non possono essere rimborsati (articolo 1, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, così come modificato e integrato dall'articolo 9, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843). Da questa sospensione sono stati esclusi gli istituti di credito e assicurativi (articolo 1, comma 2);
  • dal 1° luglio 2010 al 15 dicembre 2010 (articolo 39, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122). I versamenti già effettuati non possono essere rimborsati e anche in questo caso sono stati esclusi gli istituti di credito e assicurativi.

La sospensione in vigore dal 1° luglio 2010 al 15 dicembre 2010 è concessa esclusivamente alle persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e ai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Con circolare 13 agosto 2010 n. 44/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale volume d'affari deve essere riferito all'anno d'imposta 2009 e deve risultare dalla dichiarazione IVA di quell'anno, oppure, nel caso in cui non sia stata presentata, deve essere desunto dal contribuente dai dati contabili in suo possesso.

Entro il 16 settembre 2010, i soggetti interessati alla sospensione dei contributi dovevano presentare alla sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità (redatta ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti la realizzazione nell'anno di imposta 2009 di un volume di affari inferiore a 200mila euro. Eventuali irregolarità emerse durante il controllo dei requisiti per l'accesso alla sospensione da parte dell'Agenzia delle Entrate saranno sanzionate.

Con la circolare INPS 21 aprile 2009 n. 59 è stato disposto che la presentazione delle denunce telematiche possa essere prorogata fino al termine della sospensione contributiva.

I soggetti che vogliono accedere alla sospensione devono presentare domanda alla sede INPS competente.

Secondo i principi generali che regolano le sospensioni contributive per calamità naturali dettati dalla circolare INPS 4 dicembre 2008 n. 106, il datore di lavoro, committente o associante che aderisce al beneficio sospende sia la quota contributiva a proprio carico che quella del lavoratore, sia esso dipendente, collaboratore o associato in partecipazione.

Al contrario, se il datore di lavoro, committente o associante non vuole aderire al beneficio o non può perché privo dei requisiti richiesti, non può sospendere la sola quota del lavoratore, anche se risiede nei territori danneggiati e ha subito danni, poiché le due sospensioni non sono fruibili in maniera disgiunta.

Nei rapporti di lavoro subordinato, se il datore di lavoro trattenga nella busta paga del lavoratore la quota a suo carico senza provvedere al versamento, è soggetto alle norme penali, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 e alle sanzioni amministrative previste.

I beneficiari

Ferma restando la limitazione della proroga disposta dalla legge 122/2010, secondo i principi generali di cui alla circolare INPS 4 dicembre 2008 n. 106, possono beneficiare della sospensione contributiva:

  • i datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
  • gli artigiani e commercianti;
  • i lavoratori autonomi agricoli;
  • i soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, associanti).

Per accedere al beneficio è necessario che tali soggetti esercitassero un'attività lavorativa fino alla data del sisma, per la quale erano regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale. Non può accedere chi nei territori danneggiati abbia solo la sede legale e non operativa della propria attività.

Settore pubblico

Dal 6 al 30 aprile 2009 la sospensione ha operato anche per i dipendenti del settore pubblico, in particolare per i contributi in scadenza al 16 aprile e per quelli in maturazione dal 6 al 30 aprile.

Dal 1° maggio 2009 la sospensione ha operato solo per i soggetti privati (articolo 2, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2009, n. 3757).

Soggetti assistiti da professionisti residenti

È stata disposta la sospensione di 60 giorni dei contributi previdenziali e assistenziali, comprese le quote a carico di dipendenti e co.co.co, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, per le aziende e lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che non operano nei comuni terremotati, ma che alla data del sisma erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista con domicilio professionale nei suddetti comuni (articolo 5, comma 3, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 3763).

Il domicilio professionale del professionista deve risultare dalla comunicazione indicata all'articolo 2, decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 luglio 2008 e la data di elezione del domicilio del professionista nei comuni terremotati deve essere precedente al 6 aprile 2009. Il professionista interessato deve presentare la dichiarazione di responsabilità, in cui attesta di essere in possesso dei requisiti, da allegare alla domanda di sospensione alla quale va allegato il mandato di assistenza che deve essere stato conferito prima del 6 aprile.

In coerenza con quanto previsto dalla circolare INPS 21 aprile 2009 n. 59 sono sospesi gli adempimenti connessi ai versamenti.

Lavoratori domestici

Secondo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, i benefici non spettano ai lavoratori domestici e ai prosecutori volontari (vedi circolare INPS 4 dicembre 2008, n. 106). Tuttavia, l'INPS ha concesso a questi soggetti una proroga dei termini per i versamenti al 16 luglio 2009 di tutte le rate in scadenza fino al 30 maggio 2009 (pagamento in un'unica soluzione e senza oneri accessori).

Indennità per lavoratori autonomi

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3763/2009 (articolo 5, comma 2, in attuazione dell'articolo 8, lettera b, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) ha previsto, a decorrere dal 6 aprile 2009, un indennizzo di 800 euro mensili per massimo tre mesi ad alcune categorie di lavoratori, operanti nei comuni danneggiati (individuati dall'articolo 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3754/2009) e che hanno sospeso l'attività a causa del sisma.

L'indennità è erogata secondo l'ordine di presentazione delle domande e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il modello di domanda è allegato alla circolare INPS 21 maggio 2009 n. 71.

Se il lavoratore riprende l'attività deve darne comunicazione all'INPS.

Le istruzioni contabili e procedurali sono contenute nel messaggio 29 maggio 2009 n. 12432 e nel messaggio 2 luglio 2009 n. 14982.

L'indennità spetta a:

  • i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS che operino in regime di mono committenza, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e inferiore al minimale, tale che manchino almeno due mesi di copertura contributiva e che abbiano sia nell'anno di riferimento, sia nell'anno precedente almeno tre mesi di copertura contributiva. Le tre condizioni devono sussistere congiuntamente;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

DURC

Per il rilascio del DURC si considerano i requisiti posseduti alla data del 6 aprile 2009 per i soggetti operanti nei comuni danneggiati. Fanno eccezione gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali. Bisogna inoltre tenere conto delle successive regolarizzazioni per i contributi pregressi dovuti alla data del sisma.

Maggiori informazioni sono contenute nel messaggio 11 novembre 2009 n. 25829 e all'articolo 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.

Inadempimenti in materia di lavoro

L'articolo 5, comma 4, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 3763 stabilisce che non si applicano le sanzioni amministrative per le mancate comunicazioni in materia di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza dal 6 aprile al 30 giugno 2009. La norma si applica anche a chi non opera nei comuni danneggiati, ma abbia conferito mandato a professionisti residenti.

In questo periodo permane l'obbligo di trasmissione del modello Unificato URG ai Centri per l'Impiego. Il modello è previsto dal decreto Ministero del Lavoro 30 ottobre 2007 per le assunzioni d'urgenza o per il mancato funzionamento dei servizi informatici. L'obbligo di comunicazione deve essere assolto con le modalità ordinarie.

A far data dal 1° luglio 2009 per gli inadempimenti in materia è ripristinato il regime sanzionatorio ordinario.

Esenzioni fiscali

L'articolo 5, comma 5, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 3763 stabilisce che per sei mesi a decorrere dalla data del sisma, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualunque tipo concessi da datori di lavoro privati a favore di lavoratori residenti nei comuni danneggiati (identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3) e da datori di lavoro privati operanti nei comuni danneggiati, anche se a favore di lavoratori non residenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Le somme erogate non concorrono neppure ai fini contributivi e pensionistici.

Il recupero dei contributi

La legge 122/2010 ha previsto il recupero dei contributi sospesi, fino al 30 giugno o 15 dicembre 2010, a partire dal 16 gennaio 2011, con possibilità di pagamento in 120 rate mensili.

Con successive disposizioni (articolo 2, comma 3, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n.10 - articolo 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2011 - articolo 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2011, n. 3976) la riscossione delle rate dell'anno 2011 è stata progressivamente sospesa, prevedendone il recupero in unica soluzione entro il 31 dicembre 2011.

Le istruzioni sulle modalità di pagamento sono contenute nel messaggio 15 giugno 2010 n. 15745.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto inoltre che, a decorrere da gennaio 2012 e per ciascun tributo o contributo o carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione nell'intero periodo aprile 2009-dicembre 2010, il recupero può essere effettuato in 120 rate mensili costanti: l'importo, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40% (messaggio 22 novembre 2011, n. 21964).

Le modalità di ripresa dei versamenti indicate con circolare 19 settembre 2012, n. 116 sono le seguenti:

  • i soggetti che non intendono avvalersi della dilazione in massimo 120 rate mensili prevista dall'articolo 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183, o che hanno un importo complessivo da restituire inferiore a € 50, devono versare l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 ottobre 2012, utilizzando il modello F24, e con le causali previste per i pagamenti correnti;
  • i soggetti che intendono avvalersi della rateizzazione in 120 rate, a partire dal mese di ottobre 2012, devono versare l'importo dovuto sempre con scadenza il giorno 16 del mese.

Per gli istituti di credito e assicurativi, destinatari solamente della prima sospensione da aprile a novembre 2009, le modalità di recupero restano quelle fissate dalla legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 198) a partire dal 16 giugno 2010 e con possibilità di pagamento in 60 rate mensili.

Dal 16 dicembre 2009, riprende il pagamento dei contributi correnti per il mese di novembre. Tuttavia, il versamento dei contributi già scaduti alla data di emanazione del messaggio 29 gennaio 2010 n. 2831 è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2010.

Per le altre sospensioni e differimenti il recupero è stato disposto in unica soluzione e senza oneri accessori. In particolare per:

  • i soggetti assistiti da professionista con domicilio professionale nei comuni terremotati, i 60 giorni di sospensione decorrono dall'11 maggio, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 3763. Quindi, in armonia con le disposizioni in materia di versamenti unificati previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, il termine di versamento dei contributi sospesi è stato fissato al 16 luglio 2009;
  • il settore pubblico i contributi in scadenza al 16 aprile e quelli in maturazione dal 6 al 30 aprile andavano regolarizzati entro il 16 maggio 2009;
  • i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico e dai prosecutori volontari in scadenza fino al 30 maggio 2009, il termine per il versamento è stato spostato al 16 luglio 2009.

Definizione agevolata

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere da gennaio 2012 e per ciascun tributo o contributo o carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione nell'intero periodo aprile 2009-dicembre 2010 (fatta eccezione per gli istituti di credito e assicurativi), il recupero può essere effettuato in 120 rate mensili costanti: l'importo dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, è inoltre ridotto al 40% (messaggio 22 novembre 2011 n. 21964).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che la suddetta riduzione al 40% costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La disposizione agevolativa è stata quindi notificata in data 2 luglio 2012 alla Commissione europea, la quale a seguito del procedimento di indagine formale sulle agevolazioni fiscali e contributive (Decisione C 2012/7128 final del 17 ottobre 2012) connesse a varie calamità naturali, ivi comprese quelle inerenti il sisma Abruzzo 2009 (SA 33083 e SA 35083), ha emanato la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 con la quale considera illegali e incompatibili le agevolazioni tributarie e contributive riconosciute alle imprese site nelle aree colpite dalle calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 al 2009. L'Italia dovrà quindi recuperare gli aiuti per le calamità naturali fatta eccezione per le agevolazioni concesse fino all'ammontare del danno subito, in linea con le regole UE e, per quelle che non hanno superato la soglia del de minimis. Nel caso di cui si tratta, il recupero degli aiuti illegali e incompatibili riguarda gli aiuti concessi a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, per quelle imprese che hanno ricevuto agevolazioni in sovra compensazione dei danni per importi superiori a 200.000 euro, corrispondenti alla soglia degli aiuti de minimis.