it

Ti trovi in:

I contributi dei pescatori autonomi

Tutte le informazioni che riguardano le indicazioni per il calcolo e il versamento dei contributi previdenziali che Inps mette a disposizione dei pescatori autonomi, detti anche pescatori della piccola pesca.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025

INPS mette a disposizione dei pescatori autonomi, detti anche pescatori della piccola pesca, le indicazioni per il calcolo e il versamento dei contributi previdenziali.

Chi sono i pescatori autonomi

Sono pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca (legge n. 250/1958) i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (articolo 115, codice della navigazione/regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).

Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali, forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3, Testo Unico delle leggi sulla pesca/regio decreto 11 marzo 1938, n. 1183, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura.

Come si calcola il contributo

Il calcolo del contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è effettuato sulla misura della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.

Di conseguenza i pescatori autonomi, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

Quando si deve versare

Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24.

L’INPS invia agli iscritti una lettera indicante:

  • l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
  • la sede INPS competente;
  • la causale del contributo;
  • il codice INPS;
  • il periodo di riferimento.

Le modalità di pagamento possono essere chieste anche presso le sedi dell’Istituto. 

Quanto si deve versare

L'articolo 1, comma 74, legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all'articolo 6, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l'anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall'anno 2016”.

Inoltre, l’articolo 1, c. 431 della legge di stabilità 2017 dispone che “A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7%”.

L’articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “a decorrere dall’anno 2018 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07%”.

Il legislatore è nuovamente intervenuto con l’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32%”.

Da gennaio 2013, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, come di seguito indicato:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per il 2015;
  • 50,30% per il 2016;
  • 48,70% per il 2017;
  • 45,07% per il 2018 e per il 2019;
  • 44,32% per il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025.

Pertanto, da gennaio 2020, i pescatori autonomi possono fruire del beneficio spettante nella misura del 44,32%.

Si rinvia alla circolare INPS 12 febbraio 2025, n. 41 per la determinazione dell’importo della contribuzione obbligatoria per il 2025.