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Benefici economici agli ex combattenti iscritti alla gestione esclusiva (GDP)
Tutte le informazioni che riguardano i benefici previsti per ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2025
Nei confronti degli ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, la legge 24 maggio 1970, n. 336 prevede particolari benefici che incidono sul trattamento pensionistico.
Tali benefici, che hanno un carattere eccezionale, si distinguono dalle normali agevolazioni economiche e di carriera, concesse in via permanente ai pubblici dipendenti, poiché hanno efficacia sia in ordine al trattamento economico e giuridico di carriera sia a quello di quiescenza e previdenza.
La domanda per l'attribuzione dei benefici deve essere inoltrata in attività di servizio all'ente datore di lavoro.
Contratti
Per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, i contratti collettivi nazionali hanno regolamentato tutti gli istituti aventi una diretta attinenza con il rapporto di lavoro, prevedendo contestualmente una disapplicazione espressa o tacita della previgente normativa, nella parte in cui si palesi incompatibile con il nuovo assetto della materia.
In particolare, la contrattualizzazione è intervenuta per regolare le particolari discipline in argomento ampliandone, per alcuni comparti, la base retributiva sulla quale calcolare i relativi benefici.
Tali benefici economici hanno effetto sul trattamento stipendiale (articolo 1) e sul trattamento di quiescenza (articolo 2) e si concretizzano per entrambi in un aumento di tre scatti pari del 2,5 % di stipendio, paga o retribuzione così come stabilito dal relativo CCNL di comparto.
Maggiorazione
In via eccezionale, laddove il riconoscimento della qualifica di "ex combattente o categorie equiparate" avvenga successivamente al collocamento a riposo, è prevista una maggiorazione del trattamento pensionistico spettante pari 15,49 euro mensili, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 7 marzo 1968. Tale maggiorazione non può essere concessa qualora vengano attribuiti i benefici da parte del datore di lavoro (legge n. 336/70).