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Fondo Esattoriali
Tutte le informazioni che riguardano il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato. Il Fondo eroga pensione di vecchiaia, d’invalidità, ai superstiti.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023
Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (Fondo Esattoriali) conferisce all’iscritto una pensione che integra quella a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Le prestazioni erogate
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di invalidità;
- pensioni ai superstiti;
- trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- prestazioni in capitale.
La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria contestualmente a quelli previsti dal Fondo integrativo.
La pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono un'unica pensione complessiva.
Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente all'INPS attraverso i servizi online disponibili sul portale.
PENSIONI DI VECCHIAIA
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa gli iscritti che, perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, possano far valere 15 anni di contribuzione nel Fondo.
PENSIONI DI INVALIDITÀ
L'iscritto per conseguire la pensione di invalidità deve:
- essere riconosciuto invalido in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo;
- far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nell'ultimo quinquennio;
- cessare dal servizio;
- presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo.
La liquidazione della prestazione a favore dell'iscritto che presenta la domanda in costanza di servizio è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro entro un mese dalla ricezione della comunicazione di avvenuto riconoscimento dello stato dell'invalidità, a pena di decadenza del diritto.
PENSIONE AI SUPERSTITI
Hanno diritto alla prestazione i superstiti:
- di pensionato;
- di assicurato, in presenza di cinque anni di contribuzione al Fondo di cui tre nel quinquennio precedente il decesso;
- di assicurato che alla data del decesso possa far valere 15 anni di contribuzione versata nel Fondo.
TRATTAMENTO AGGIUNTIVO ALLA PENSIONE ANTICIPATA A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
A decorrere dal 1° luglio 2017 è stato introdotto il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. Tale trattamento è riconosciuto in favore degli iscritti al Fondo esattoriali che conseguono la pensione anticipata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria con i requisiti ordinari (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Non è richiesto un requisito minimo di contribuzione nel Fondo esattoriali.
Calcolo della pensione
A decorrere dal 1° luglio 2017, l’importo delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità e superstiti erogate dal Fondo, è determinato dalla somma:
- della quota di pensione a carico dell’AGO, in relazione ai contributi nella stessa versati, determinata sulla base della disciplina vigente nella medesima assicurazione;
- della “quota aggiuntiva” di pensione a carico del Fondo, in relazione ai contributi nello stesso versati, determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 in materia di esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria è determinato in relazione ai contributi versati nel Fondo Esattoriali, valorizzati sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Ulteriori prestazioni
RIMBORSO DELLA CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377 IN FAVORE DEI LAVORATORI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL FONDO ESATTORIALE INFERIORE A 15 ANNI
Possono accedere a tale tipologia di rimborso i soggetti che al momento della cessazione dal servizio non hanno perfezionato 15 anni di anzianità contributiva nel Fondo e non hanno diritto al trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10 e 11 del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, previsto dal D.M. 8 maggio 2018 n. 55.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine decadenziale di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non prima del decorso di un anno dalle predette date.
La somma messa in pagamento è pari al 75% dell'intero importo versato al Fondo a titolo di contributi, senza corresponsione di interessi.
RIMBORSO DELLA CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 171, N. 587 IN FAVORE DEI LAVORATORI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL FONDO ESATTORIALE PARI O SUPERIORE A 15 ANNI
Possono accedere a tale tipologia di rimborso i soggetti che al momento della cessazione dal servizio hanno perfezionato 15 anni di anzianità contributiva nel Fondo e non hanno diritto al trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10 e 11 del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, previsto dal D.M. 8 maggio 2018 n.55.
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell'età pensionabile.
La somma che viene messa in pagamento è pari al 75% dell'intero importo versato al Fondo a titolo di contributi, senza corresponsione di interessi.
RIMBORSO DELLA CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377 IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE CESSANO DAL SERVIZIO A SEGUITO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Possono accedere a tale tipologia di rimborso i soggetti che al momento della cessazione dal servizio non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo ES né, alla luce di quanto previsto dal D.M. 8 maggio 2018 n. 55, al trattamento a carico del Fondo ES aggiuntivo alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10 e 11 del decreto- legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il rimborso ai sensi dell'articolo 29 della legge 2 aprile 1958, n. 377 è pari alla somma versata al Fondo dal lavoratore a titolo di contributi ai fini del trattamento integrativo di pensione, ossia i 2/5 del totale dei contributi versati complessivamente al Fondo, senza corresponsione di interessi.
TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377 IN FAVORE DEI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL COMPIMENTO DEL 50° ANNO DI ETÀ
Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo aver compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso.
I contributi versati al Fondo vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.
INDENNITÀ UNA TANTUM AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377 IN FAVORE DEI SUPERSTITI DELL'ASSICURATO DECEDUTO IN ASSENZA DEI REQUISITI PER LA PENSIONE INDIRETTA
Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.