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Lavoratori marittimi - Previdenza marinara

Tutte le informazioni che riguardano alcune specifiche prestazioni rivolte ai lavoratori marittimi ai quali spettano pensione anticipata di vecchiaia, di vecchiaia dei piloti, ordinaria per inabilità alla navigazione, per inabilità alla navigazione.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2023

I lavoratori marittimi sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ma conservano alcune specifiche prestazioni connesse alla particolare attività svolta.

Le prestazioni

Ai lavoratori marittimi spettano, oltre alle prestazioni previste per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, anche:

  • pensione anticipata di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia dei piloti;
  • pensione ordinaria per inabilità alla navigazione;
  • pensione privilegiata per inabilità alla navigazione;
  • pensione in caso di scomparsa in mare.

Riguardo alla decorrenza delle prestazioni elencate, si applicano le regole vigenti nel regime generale.

Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS attraverso i servizi online disponibili sul portale.

PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA

I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantanovesimo anno di età, purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

PENSIONE DI VECCHIAIA DEI PILOTI

Il diritto alla pensione di vecchiaia dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

Si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

PENSIONE ORDINARIA PER INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE

I marittimi possono conseguire questa prestazione a qualunque età, a condizione che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione e che facciano valere 520 settimane di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

PENSIONE PRIVILEGIATA PER INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE

I lavoratori marittimi, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

La misura della pensione, qualunque sia il numero dei contributi accreditati, non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno 20 anni di anzianità assicurativa.

Riliquidazioni

Le pensioni anticipata di vecchiaia, ordinaria per inabilità alla navigazione e privilegiata per inabilità alla navigazione liquidate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria sono riliquidate, previa domanda, al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa e applicando le norme dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Calcolo della pensione

Si applicano le regole che valgono per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Prolungamenti

Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. Il prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate e viene attribuito non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

La retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

I singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. I prolungamenti sono equiparati a tutti gli effetti alla contribuzione effettiva.