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Ex Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo di previdenza per dipendenti Enel e di aziende elettriche private soppresso dal 1° gennaio 2000. Da tale data vengono iscritti con effetto immediato all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023

Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private è soppresso (art. 41 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Fondo. La predetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per tali lavoratori continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo.

Le prestazioni

Agli iscritti spettano le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • assegno e pensione di invalidità/inabilità;
  • pensione ai superstiti.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono quelli previsti per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.

Calcolo della pensione

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente con riferimento all’anzianità maturata al 31 dicembre 2011.

Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 la quota di pensione corrispondente all'anzianità maturata successivamente a tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:

  • quota A, quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
  • quota B, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
  • quota C, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;
  • quota D, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2011;
  • quota contributiva, quantificata sull'anzianità maturata da gennaio 2012.

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata in base al sistema di calcolo: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate dall‘1° gennaio 1996.

L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:

  • quota A retributiva, quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
  • quota B retributiva, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
  • quota C retributiva, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995;
  • quota contributiva, quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i soggetti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data la pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo secondo le regole in vigore per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Nel Fondo l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo non può superare il più favorevole fra i seguenti importi: 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i lavoratori dipendenti o 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996.

DECORRENZA

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

L'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.