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Ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Tutte le informazioni che riguardano l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti di comuni, province e regioni esercenti in economia il servizio di trasporto.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2023

A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso.

Con effetto da tale data, sono iscritti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto:

  • i lavoratori dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto;
  • i lavoratori assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
  • i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995.

Prestazioni spettanti

Per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

  • pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • pensione di vecchiaia anticipata per il solo personale viaggiante;
  • pensione di invalidità specifica per inidoneità alla mansione ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830;
  • pensione anticipata.

Riguardo alla decorrenza delle prestazioni elencate, si applicano le regole vigenti nel regime generale.

Per il personale viaggiante la pensione di vecchiaia matura al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio:

Nel 201861 anni e 7 mesi
Dal 2019 al 202462 anni
Dal 2025Il requisito anagrafico è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita

Pensione di vecchiaia per perdita del titolo abilitante

Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento di armonizzazione di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente.

Per tali soggetti l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane a 60 anni più finestra trimestrale di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Pensione di invalidità specifica

Gli autoferrotranvieri possono essere collocati in pensione per invalidità (cd. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno dieci anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.

Calcolo della pensione

In caso di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, calcolato secondo le norme dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

In caso di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia anticipata per il personale viaggiante, di invalidità specifica e anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tali casi, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo e della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per gli iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data si applica il sistema di calcolo contributivo.

Riliquidazione

Nei casi di liquidazione delle pensioni di vecchiaia del personale viaggiante, della pensione di invalidità specifica e della pensione anticipata, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Come previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico.