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Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo che assicura tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. È sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2024

Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (Fondo Volo) assicura la tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ed è sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti.

Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'INPS.

La gestione è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno.

Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell'AGO, salvo alcune particolarità che riguardano l'attività professionale del personale volo.

Gli iscritti al Fondo

È iscritto al Fondo il personale addetto a:

  • il comando, la guida e il pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti);
  • il controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo);
  • i servizi complementari di bordo (assistenti di volo).

Tale personale è iscritto al Fondo a condizione che:

  • svolga servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
  • abbia età inferiore a 60 anni;
  • sia iscritto negli albi e nei registri tenuti dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
  • sia titolare di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposto ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
  • sia dipendente da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunto con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione oppure sia dipendente da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi del codice della navigazione.

L’indennità di volo e la sua incidenza nella determinazione dell’imponibile previdenziale e della retribuzione pensionabile

L’indennità di volo è una componente fissa della retribuzione spettante al personale aeronavigante per i rischi peculiari legati alle condizioni di lavoro. È introdotta con l’articolo 907 del codice della navigazione, il quale prevede che “al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.

Retribuzione imponibile

Per effetto dell’articolo 6, Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 è stato fissato il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 1998, ai fini della individuazione del reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo Volo occorre far riferimento all’odierno articolo 51 del T.U.I.R., e in particolare al comma 6, il quale statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Retribuzione pensionabile

Per i lavoratori che risultino iscritti al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995, ai fini della determinazione della base di calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo al 31 dicembre 1995 (e la cui prestazione pensionistica, ovviamente, è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31 dicembre 1997. Il d.lgs. n. 164/1997, infatti, ha stabilito che “per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo”. Con norma di interpretazione autentica del 2004, il legislatore ha chiarito che tale disposizione si interpreta nel senso che l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.

Regime di esclusione dell’indennità di volo dalla base imponibile per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017

Il d.l. n. 145/2013, per l’anno 2014, ha disposto l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare. Successivamente con il d.l. n. 133/2014, convertito in legge 164/2014, il provvedimento di esonero è stato esteso anche per il triennio 2015-2017. Pertanto, nella vigenza di tali norme derogatorie sono state completamente escluse le somme corrisposte a titolo di indennità di volo dalla base imponibile soggetta a contribuzione. Al contempo si è mantenuta l’incidenza delle predette indennità, nella misura del 50%, ai fini della determinazione della base pensionabile.

Restano ferme le disposizioni che regolano il meccanismo di determinazione delle quote maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, ossia quello per cui occorre considerare l’indennità di volo nella misura del 100% del proprio ammontare.

A partire dall’1° gennaio 2018 si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore aveva disposto l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi e pertanto, da tale data esse concorrono alla determinazione dell’imponibile sulla base delle disposizioni di carattere generale in materia indicate sopra.

Le prestazioni erogate dal Fondo

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione ai superstiti;
  • prestazioni di invalidità e inabilità vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • prestazione di invalidità specifica.

Pensione di vecchiaia

Lavoratori iscritti al Fondo Volo al 31 dicembre 1995

 

Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio.

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia, pertanto, è richiesto, sia per i lavoratori che per le lavoratrici, il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

Requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia

Dal 2019

62 anni

 

A partire dal 1° gennaio 2025 tale requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il diritto alla pensione si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.

Lavoratori iscritti al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995

Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni. L'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quindi quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Nel regime generale si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un'età anagrafica di 71 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Per gli iscritti al Fondo Volo, il requisito di 71 anni diventa di 70 anni in presenza di cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo.

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data non è richiesto il possesso del requisito (cosiddetto specifico) di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, requisito previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

Pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo volo per i quali viene meno il titolo abilitante per raggiunti limiti di età

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, agli iscritti al Fondo per i quali, a partire dal 1° gennaio 2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.

Per tali soggetti i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia sono:

  • se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 60 anni più finestra di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247;
  • se il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, 65 anni più finestra di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Tale requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.

Pensione anticipata

La pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, a patto che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo.

I lavoratori iscritti al Fondo possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'AGO.

La riduzione dei requisiti contributivi/anagrafici è di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni e a patto che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

 

Uomini

 

Donne

dal 1° gennaio 2019

38 anni e 10 mesi
(con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)
37 anni e 10 mesi
(con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)
Per i tecnici di volo anche:
39 anni e 10 mesi
(con 15 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)

 

37 anni e 10 mesi
(con 20 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)
36 anni e 10 mesi
(con 25 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)
Per i tecnici di volo anche:
38 anni e 10 mesi
(con 15 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo)


A partire dal 1° gennaio 2027 tali requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in forza dell’articolo 15 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’adeguamento non trova infatti applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito altresì al compimento del requisito anagrafico di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Anche in questo caso è richiesto il possesso dell’ulteriore requisito specifico dei 20 anni (15 per tecnici di volo e piloti collaudatori).

Il requisito anagrafico di 64 anni potrà essere ridotto di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo fino a un massimo di cinque anni.

Adeguamento alla speranza di vita

L’adeguamento alla speranza di vita non opera solo in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età. Per la pensione anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita è bloccato fino al 2026.

Pensione di invalidità specifica

Agli iscritti al Fondo spetta la pensione di invalidità specifica se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili a esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l’invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

Trattamenti pensionistici a tutela dell’invalidità vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Agli iscritti al Fondo si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (legge n. 222 del 1984).    

Pensione ai superstiti

A seguito della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica anche al Fondo Volo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito dell'AGO.

I requisiti della pensione di reversibilità e della pensione indiretta, i soggetti destinatari, la decorrenza sono quindi quelle vigenti nel regime generale.

Calcolo della pensione

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La legge prevede, a determinate condizioni, la possibilità di neutralizzare ai fini del calcolo della pensione i periodi con retribuzioni ridotte che potrebbero penalizzare l’importo dell’assegno pensionistico.

Per gli iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data si applica il sistema di calcolo contributivo.

Decorrenza delle pensioni

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.
In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate all’INPS attraverso i servizi online.