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Transazioni sui crediti contributivi dell'Istituto ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare

Tutte le informazioni per la ristrutturazione del pagamento, anche parziale, di debiti contributivi amministrati dall'Inps e dei relativi debiti accessori. È rivolto a imprenditori soggetti a disposizioni sul fallimento e a imprenditori agricoli.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, nell'ambito del “concordato preventivo” o di un “accordo di ristrutturazione dei debiti”, può proporre ai creditori la ristrutturazione o un accordo per il pagamento, anche parziale, dei debiti contributivi amministrati dall'INPS e dei relativi debiti accessori.

A chi è rivolta la proposta di transazione

Possono presentare una proposta di transazione gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo e gli imprenditori agricoli di grande, media o piccola dimensione. Sono esclusi gli enti pubblici.

Oggetto della proposta

La proposta può essere presentata per i crediti privilegiati o per i crediti chirografari ancora in fase amministrativa o già affidati al recupero degli agenti di riscossione. Sono esclusi i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Condizioni

Le condizioni di pagamento dei crediti privilegiati non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei e, in particolare, a quelle offerte ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore. Tutti i creditori chirografari devono ricevere lo stesso trattamento o, nel caso di suddivisione in classi, quello più favorevole previsto per uno di loro.

Le percentuali minime della proposta di pagamento parziale sono:

  • 100% per i crediti privilegiati di cui all'articolo 2778, n. 1, codice civile (contributi IVS);
  • 40% per i crediti privilegiati di cui all'articolo 2778, n. 8, codice civile (contributi minori e 50% degli accessori);
  • 30% per i crediti chirografari (restante 50% degli accessori).

Presentazione della proposta e requisiti

La proposta di accordo deve essere presentata alla sede INPS incaricata di gestire la posizione debitoria principale e, nel caso di crediti affidati per il recupero all'Agente della riscossione, anche allo stesso Agente. In tal caso, il contribuente deve richiedere all'agente la certificazione dei propri debiti.

La proposta, finalizzata al risanamento finanziario dell'impresa, richiede il regolare pagamento dei contributi dovuti successivamente alla presentazione della proposta di accordo e deve comprendere tutte le esposizioni debitorie denunciate e accertate alla data di presentazione della domanda. Deve, inoltre, contenere il riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e la rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sulla sua esistenza e azionabilità.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori e delle cause di prelazione;
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • la relazione di un professionista abilitato che contenga un'analisi aziendale, con la tecnica degli indici di bilancio, sulle prospettive di rilancio dell'azienda e sugli aspetti di salvaguardia dei livelli occupazionali, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa;
  • un prospetto con il grado di soddisfacimento, i tempi e le modalità di pagamento degli ulteriori debiti.

Ulteriori condizioni

L'accettazione della proposta transattiva prevede che l'attivo realizzabile sia idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti e che l'accordo sia essenziale alla continuità dell'impresa e alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel contesto socio-economico dell'area in cui opera l'impresa.

Pagamento dilazionato

Il contribuente può richiedere il pagamento dilazionato dei crediti oggetto della proposta, per un massimo di 60 rate maggiorate degli interessi legali previsti alla data della domanda di dilazione.

Per ottenere la rateizzazione, il contribuente deve avere versato le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Approfondimenti

  • Articoli 182-bis e 182-ter, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
  • Articolo 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
  • Articolo 23, comma 43, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111
  • Decreto ministeriale 4 agosto 2009
  • Articolo 67, comma 3, lettera d), regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)