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Calcolo dei contributi IVS dei lavoratori dello spettacolo

Tutte le informazioni che riguardano la contribuzione previdenziale Invalidità, Vecchiaia, Superstiti dei lavoratori dello spettacolo iscritti a forme previdenziali obbligatorie.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025

Il calcolo della contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è effettuato sulla retribuzione giornaliera in base a specifici massimali che variano in base all’anzianità assicurativa posseduta alla data del 31 dicembre 2025.

I lavoratori iscritti a forme previdenziali obbligatorie al 31 dicembre 2025 sono considerati "vecchi iscritti", mentre gli iscritti alle predette forme previdenziali successivamente al 31 dicembre 2025 sono considerati “nuovi iscritti”.

Lavoratori "nuovi iscritti" (dopo il 31 dicembre 1995)

Per i lavoratori dello spettacolo "nuovi iscritti", il contributo base IVS è del 33% per la generalità delle categorie professionali e del 35,7% per ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi. Il contributo è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 che per il 2025 è di 120.607 euro (cfr. circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 26). Il massimale viene rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà (articolo 1, commi 8 e 14, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) del 5%, di cui 2,5% a carico del datore di lavoro e il restante 2,5% a carico del lavoratore. Inoltre, in seguito all’introduzione dell’indennità di discontinuità (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175), è inoltre dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo 0,5% sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del predetto massimale retributivo e pari, per il 2025, a 120.607 euro che confluisce presso la Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

È anche dovuta un’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (1% a carico del lavoratore), che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2025, l’importo di 55.448 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.621 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 120.607 euro.

Tale contributo aggiuntivo va versato osservando il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare INPS 15 gennaio 2010 n. 7 par. 3 e circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 26). L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per il 2025, a 55.448 euro. A fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori "vecchi iscritti" (prima del 1° gennaio 1996)

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1° gennaio 1996, i cosiddetti "vecchi iscritti", la retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata all'aliquota base del 33% con le seguenti modalità.

La retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata integralmente se questa non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile, che per l'anno 2025 è pari 879 euro.

In questo caso è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare il 33%.

Sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il relativo massimale di fascia si applica un contributo di solidarietà del 5%, di cui 2,5% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore; in seguito all’introduzione dell’indennità di discontinuità (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175), a carico dei lavoratori dello spettacolo è inoltre dovuto un contributo di solidarietà pari allo 0,5% sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del massimale di fascia che confluisce presso la Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2025, 178 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per il 2025, a 55.448 euro. A fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

I giorni di contribuzione accreditati

A ogni fascia di retribuzione giornaliera corrisponde un numero di giorni di contribuzione accreditati che, per ciascuna retribuzione giornaliera, non possono essere superiori a otto. Se, nel corso dell'anno, il lavoratore ha raggiunto 312 giornate di contribuzione, per quelle successive l'aliquota si applica sul massimale di retribuzione giornaliera della prima fascia a prescindere dall'effettivo ammontare del compenso giornaliero.

Le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione imponibile vengono rivalutati annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. I valori per il 2025 sono riportati nella seguente tabella

Anno 2025

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

da euro

a euro

euro

n.

879,01

1.758,00

879,00

1

1.758,01

4.395,00

1.758,00

2

4.395,01

7.032,00

2.637,00

3

7.032,01

9.669,00

3.516,00

4

9.669,01

12.306,00

4.395,00

5

12.306,01

15.822,00

5.274,00

6

15.822,01

19.338,00

6.153,00

7

19.338,01

 

7.032,00

8