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Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Tutte le informazioni che riguardano i benefici per i lavoratori soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, con esposizione di oltre dieci anni all'amianto.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
La legge 27 marzo 1992, n. 257 sulla dismissione dell'estrazione e dell'utilizzazione dell'amianto prevede anche benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti a tale sostanza patogena.
Per effetto di modifiche normative intervenute nell'anno 2003 e 2004, i benefici potevano essere riconosciuti per esposizione avvenuta entro il 2 ottobre 2003.
Disposizioni normative
Per i lavoratori soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, con esposizione di oltre dieci anni all'amianto, era prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5 ai fini del diritto e della misura della pensione.
Per i lavoratori non soggetti all'assicurazione INAIL, con esposizione di almeno dieci anni all'amianto, la rivalutazione del periodo di esposizione era di coefficiente 1,25 ma per la sola determinazione dell'importo della pensione. Non è compresa quindi la rivalutazione del diritto alla pensione.
Accertamento e certificazione di esposizione all'amianto
L'INAIL era l'istituto deputato all'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per ciascun lavoratore interessato e al rilascio della relativa certificazione. Il 15 giugno 2005 è scaduto il termine per la richiesta all'INAIL di detta certificazione.
La certificazione dell'INAIL, da produrre a corredo della domanda di pensione da parte del lavoratore interessato al beneficio pensionistico, poteva essere presentata alle competenti strutture dell'INPS anche ai soli fini dell'indicazione del periodo di esposizione all'amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione.
Periodi misti di esposizione
In presenza di periodi di attività misti con esposizione all'amianto, in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria con l'INAIL, il beneficio pensionistico era attribuito nelle seguenti modalità:
- al lavoratore esposto all'amianto per più di dieci anni per lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL e per meno di dieci anni per lo svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione gestita dall'INAIL, spettava la rivalutazione sia per il coefficiente di 1,5 (ai fini del diritto e della misura della pensione del periodo di esposizione soggetto all'assicurazione gestita dall'INAIL) sia per il coefficiente di 1,25 (ai soli fini della misura del periodo di esposizione non soggetto all'assicurazione);
- al lavoratore esposto all'amianto per almeno dieci anni per lo svolgimento di attività lavorativa non soggetta all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INAIL e per meno di dieci anni per lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all'assicurazione gestita dall'INAIL, spettava la rivalutazione dell'intero periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione;
- al lavoratore esposto all'amianto complessivamente per almeno dieci anni, sommando periodi soggetti all'assicurazione gestita dall'INAIL e periodi non soggetti alla medesima, entrambi inferiori a dieci anni, spettava la rivalutazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione.
Lavoratori affetti da malattia professionale da esposizione all'amianto
Per i lavoratori affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto documentata dall'INAIL, soggetti o non soggetti all'assicurazione con l'Istituto, il beneficio consisteva nell'applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi lavorativi svolti con esposizione, sia ai fini del diritto che della determinazione dell'importo della pensione, a prescindere dalla durata dell'esposizione. Questi lavoratori non sono stati assoggettati ad alcun termine di presentazione all'INAIL della domanda di certificazione di esposizione all'amianto. La domanda era presentata all'insorgenza della conclamata malattia professionale da esposizione all'amianto.
Estensione dei benefici pensionistici fino all'avvio dell'azione di bonifica aziendale
Nel 2007 sono intervenute ulteriori disposizioni di legge in favore di una ben definita platea di destinatari.
La tutela era rivolta a lavoratori, non titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, che avevano svolto attività nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei quali sia stata riconosciuta dall'INAIL l'esposizione all'amianto fino al 1992 e che avevano svolto attività con esposizione all'amianto per periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
I lavoratori interessati, che dovevano aver già presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005, potevano presentare istanza di riesame entro l'11 maggio 2009.
Come per la generalità dei lavoratori che avevano svolto attività con esposizione all'amianto, ai fini del conseguimento del beneficio pensionistico, i lavoratori interessati dovevano presentare alle competenti Strutture dell'INPS le certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'INAIL per attività svolta fino al 1992 nonché le certificazioni riferite all'attività svolta con esposizione per periodi successivi al 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica.
Trattandosi di lavoratori assicurati con l'INAIL, il beneficio previsto consisteva nella rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente dell'1,5, utile sia per la determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia per la maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
I lavoratori che intendevano ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, non potevano cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che davano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, a un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, avevano facoltà di scegliere tra l'uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
I benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto erano cumulabili con quelli conseguenti a un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto).
Pensioni ai superstiti
Il beneficio pensionistico era riconosciuto, a domanda, ai superstiti del dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame.