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Dipendenti pubblici e iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici: la prescrizione dei contributi pensionistici

Tutte le informazioni che riguardano la prescrizione di contributi pensionistici dovuti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Sono indicati gli effetti sulla posizione assicurativa dei lavoratori a seconda della cassa pensionistica a cui sono iscritti.

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Dettaglio

Pubblicazione: 21 marzo 2018 Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2020

Con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169, l’Istituto ha fornito le indicazioni in riferimento alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). Le indicazioni della circolare decorrono dal 1° gennaio 2020 (la circolare n. 117/2018 ha differito il termine indicato dalla circolare n. 169/2017) e determinano effetti diversi sulla posizione assicurativa dei lavoratori a seconda della cassa pensionistica a cui risultano iscritti.

Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa pensioni Ufficiali giudiziari (CPUG) e alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), il lavoratore è comunque tutelato in quanto le contribuzioni denunciate dopo il 31 dicembre 2019, ma riferite a periodi antecedenti i cinque anni che risultino prescritte, sono regolarmente accreditate sulla posizione assicurativa e sono utilizzabili. Dal 1° gennaio 2020 cambiano, invece, le conseguenze per il datore di lavoro che per la contribuzione antecedente i cinque anni prescritta non potrà più regolarizzare il versamento omesso ma dovrà sostenere un onere calcolato, secondo le regole in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), la cassa pensionistica degli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), degli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria i docenti delle scuole statali) si applica, invece, la rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione della contribuzione, per la valorizzazione dei periodi nella posizione assicurativa è necessario che il datore di lavoro o il lavoratore paghi l’onere della rendita vitalizia.

Gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, attraverso le proprie credenziali, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono usufruire della Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA), per la quale non è previsto alcun termine perentorio con l’eccezione evidenziata in precedenza per gli iscritti alla CPI.