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Gestione dipendenti pubblici: termini per l’accettazione del provvedimento di ricongiunzione legge 29/1979 e legge 45/1990 e modalità pagamento onere

Tutte le informazioni relative all’importo da pagare comunicato dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione. Nel provvedimento sono i termini e le modalità di pagamento dell’onere.

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Dettaglio

Pubblicazione: 20 febbraio 2019 Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2024

Casse pensioni CPDEL, CPS, CPI E CPUG

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di ricongiunzione) viene comunicato dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Nel provvedimento notificato all’interessato sono indicati, in dettaglio, i termini e le modalità di pagamento dell’onere di ricongiunzione che vengono di seguito riepilogati.

In caso di pagamento rateale del contributo di ricongiunzione, il mancato pagamento di più rate (almeno quattro) determina la decadenza dal beneficio della ricongiunzione, che è comunicata all’interessato e all’ente datore di lavoro con atto formale dell’Istituto.

COME SI PAGA

Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può avvenire in unica soluzione (modello F24) o in forma rateale con interessi (mediante trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione).

QUANDO SI PAGA

Domande presentate entro il 5 dicembre 2000 (definite in regime di accettazione esplicita):

  • l’iscritto, entro 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento, deve far pervenire l’accettazione con scelta di pagamento rateale, ovvero la rinuncia;
  • il versamento in unica soluzione è ammesso entro un anno dalla data di notifica del provvedimento;
  • il versamento rateale avviene per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. In caso di dilazione sono dovuti interessi al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione (articolo 10, comma 2, legge 8 agosto 1991, n. 274);
  • l’ente datore di lavoro provvede ad effettuare la trattenuta mensile dal mese successivo alla data di accettazione, fino alla completa estinzione del debito.

Domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 (definite in regime di silenzio assenso) – Informativa ex INPDAP 4 giugno 2002, n. 55:

  • il pagamento in unica soluzione, ovvero la rinuncia alla ricongiunzione, deve avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento;
  • nel silenzio dell'interessato, trascorso tale termine, l'ente datore di lavoro provvederà ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica;
  • il versamento rateale avviene per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento e in ogni caso non superiore a quindici anni. In caso di dilazione sono dovuti interessi al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione (articolo 10, comma 2, legge 8 agosto 1991, n. 274).

Per i pagamenti in forma rateale l’interessato deve verificare, pena la decadenza del beneficio del riscatto, che le trattenute sullo stipendio siano attivate nei termini e con regolarità da parte dell’ente datore di lavoro o per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS) dalla Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF.

Cassa dei trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS)

Il pagamento in unica soluzione, ovvero la rinuncia alla ricongiunzione, deve avvenire nel termine perentorio di novanta giorni dalla data della notifica del provvedimento; nel silenzio dell'interessato, trascorso tale termine, la competente Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica. In caso di pagamento rateale:

  • per la ricongiunzione ai sensi della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, la rateizzazione, senza interessi, è pari a tante mensilità quanto è il periodo oggetto di ricongiunzione (articolo 150, Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);
  • per la ricongiunzione ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45, la rateizzazione è prevista in un numero non superiore alla metà, arrotondata per eccesso, dei mesi corrispondenti al periodo ricongiunto. Il versamento in forma rateale determina la maggiorazione al tasso di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT con riferimento all’anno precedente la domanda di ricongiunzione.

PARTICOLARI CASISTICHE

Per tutti gli iscritti alle casse della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI), nei casi in cui il datore di lavoro o la Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF non possa effettuare la trattenuta sullo stipendio  per cessazione o sospensione dal servizio, per incapienza, anche temporanea, della retribuzione, per mobilità e per cessazione dal servizio senza diritto a pensione, l’interessato può proseguire autonomamente nei pagamenti delle rate di ricongiunzione con modello F24, secondo le istruzioni dettate con il messaggio 2 ottobre 2012, n. 15914. Per i versamenti l’interessato è tenuto al rispetto delle scadenze e dell’importo delle rate.

PENSIONI IN CUMULO

Per tutti gli iscritti alle casse della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI), nelle ipotesi di pagamento rateale in corso dell’onere di ricongiunzione legge 29/79 e art.1, comma 1, legge 45/90, la trattenuta potrà proseguire sulla pensione in cumulo secondo l’originario piano di ammortamento.

Resta inteso che la gestione di questi provvedimenti, con particolare riferimento alla rideterminazione o estinzione della rata in caso di decesso del pensionato, rimane regolata dalle specifiche norme a cui il provvedimento era originariamente assoggettato (messaggio 24 dicembre 2019 n. 4827).

PROVVEDIMENTI ANTE SUBENTRO EMESSI DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Per i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni statali di appartenenza dell’iscritto, cosiddetti provvedimenti ante subentro, per domande di riscatto presentate prima dell’acquisizione delle competenze da parte dell’ex INPDAP, poi INPS Gestione Dipendenti Pubblici, si rimanda alle istruzioni di dettaglio contenute nel messaggio 28 ottobre 2022, n. 3912, per la verifica dello stato delle trattenute per il pagamento degli oneri e valorizzazione in Posizione assicurativa dei periodi riconosciuti.