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Fondo di solidarietà per il trasporto aereo

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che ha lo scopo d’attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

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Dettaglio

Pubblicazione: 14 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2020

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016). Con questo intervento normativo, in attuazione dell’art. 40, comma 9, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo 148/2015.

A cosa serve

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale (articolo 20, comma 3, lettera a), decreto legislativo 148/2015), che siano finalizzati a:

  • assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
  • assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
  • prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.

Prestazioni e destinatari

Il Fondo attualmente eroga le seguenti prestazioni:

  • prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità ordinaria (abrogata dal 1° gennaio 2017), dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;
  • prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016.

Le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano e delle quali seguono le sorti e il regime normativo ordinario.

L’accesso alle prestazioni integrative dell’indennità ASpI/NASpi e mobilità è consentito solo ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo.

L’integrazione erogata è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza.

La durata massima della CIGS può variare di 12 ai 36 mesi, a seconda della causale invocata, salvo eventuali proroghe. La durata della mobilità ordinaria, abrogata dal 1° gennaio 2017, era variabile (da 1 a 3 anni), a seconda dell'età del lavoratore e dell'ubicazione dell'azienda, mentre quella della NASpI può arrivare a un massimo di 24 mesi, a seconda delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Beneficiari del Fondo sono i lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; quindi, sia personale di volo che di terra.

Considerato quanto disposto dall’art. 26, comma 7, d.lgs. 148/2015, in generale, tutte le prestazioni erogate dal Fondo non si applicano ai dirigenti in quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale.

 

Come funziona e con quali risorse

I criteri, la disciplina e le modalità di gestione del Fondo sono definiti, oltre che dal decreto interministeriale 95269/2016, dalle disposizioni che disciplinano i Fondi di solidarietà (artt. 26 e ss., d.lgs. 148/2015) e dalle circolari applicative dell’Istituto.

La disciplina prevista dal decreto interministeriale si applica alle prestazioni integrative a carico del Fondo che decorrono dal 1° gennaio 2016. Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e non ancora decise si applicheranno le nuove o le vecchie regole, a seconda della data di decorrenza delle prestazioni: se precedente al 1° gennaio 2016, si applicherà il vecchio regolamento, se successiva, si applicherà il nuovo decreto.

La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione degli assegni integrativi si compone di due fasi: una istruttoria, svolta dalla Filiale metropolitana di Roma Eur e dalla Direzione generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo; l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda della prestazione che si va a integrare.

In particolare, il decreto interministeriale prevede che l’accesso alle prestazioni da parte delle aziende sia subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco (art. 6 quater, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e art. 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92). La regolarità contributiva viene verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fosse destinatario di un provvedimento di reiezione della domanda a causa di irregolarità accertate, potrà procedere alla presentazione di una nuova domanda di accesso solo se prima provvederà alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Inoltre, il Fondo è tenuto a versare alla gestione di iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata per il periodo di erogazione della prestazione integrativa della durata. La contribuzione versata è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura. L’INPS determina il valore della contribuzione correlata con le stesse modalità stabilite per la prestazione pubblica da integrare.

Il Fondo viene alimentato da un contributo ordinario sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali pari allo 0,50% di cui due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori del settore. Il contributo, pertanto, è calcolato solo su una parte della retribuzione percepita, rimanendo escluse tutte le voci esenti sotto il profilo previdenziale (ad es. il 50% dell’indennità di volo).

Fino al 31 dicembre 2018 al Fondo è affluito anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco:

  • dal 2005 al 2007 la misura dell’incremento è stata di un euro per passeggero imbarcato;
  • dal 2008 al 2018 la stessa quota si è attestata a 3 euro, per poi ridursi a 1,5 euro nel 2019;
  • dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell’art. 26, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, l’afflusso al Fondo dell’incremento dell’addizionale comunale è cessato.

 

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, il decreto Rilancio (articolo 204, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha disposto la reintroduzione del gettito derivante dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilendo che, dal 1° luglio 2021, l’incremento venga riversato nella misura del 50% alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nella restante misura del 50% al Fondo.