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Accredito dei contributi figurativi per riposi giornalieri
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021
È la contribuzione figurativa riconosciuta per i riposi giornalieri fruiti secondo le modalità previste dalla legge dal padre e dalla madre nel primo anno di vita del bambino.
L'accredito dei contributi figurativi spetta alla madre e al padre del bambino nel suo primo anno di vita.
Come funzionano i riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui all'articolo 39, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo di cui all'articolo 40, d.lgs. 151/2001 sono riconosciuti al padre lavoratore:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, d.lgs. 151/2001, possono essere utilizzate anche dal padre.
Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40, 41 e 45, d.lgs. 151/2001 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.
L’accredito avviene in conseguenza delle denunce trasmesse dal datore di lavoro.
Avvertenze:
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
I tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.