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Accredito dei contributi figurativi per riposi giornalieri

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021

È la contribuzione figurativa riconosciuta per i riposi giornalieri fruiti secondo le modalità previste dalla legge dal padre e dalla madre nel primo anno di vita del bambino.

L'accredito dei contributi figurativi spetta alla madre e al padre del bambino nel suo primo anno di vita.

Come funzionano i riposi giornalieri

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui all'articolo 39, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I periodi di riposo di cui all'articolo 40, d.lgs. 151/2001 sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, d.lgs. 151/2001, possono essere utilizzate anche dal padre.

Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40, 41 e 45, d.lgs. 151/2001 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.

L’accredito avviene in conseguenza delle denunce trasmesse dal datore di lavoro.

Avvertenze:
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

I tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.