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Assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (assegno ASU) in favore di lavoratori già a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF)

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025

Si definiscono Lavori Socialmente Utili (LSU) le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti.

Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato assegno di sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU).

I lavoratori socialmente utili

Il bacino dei lavoratori socialmente utili che svolgono le attività con oneri a totale carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF), ex Fondo per l’Occupazione (FO) gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cristallizzato in quello definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ossia nel bacino di quei lavoratori che hanno maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili nel biennio 1998-1999 (i cosiddetti transitoristi) ed è pertanto in corso di esaurimento.

L’INPS è tenuto per legge a corrispondere l’assegno ASU e ANF (Assegno al Nucleo Familiare) in favore dei lavoratori sopraindicati.

L’individuazione dei singoli lavoratori aventi titolo a proseguire le attività socialmente utili è di competenza delle singole regioni/enti utilizzatori.

In particolare, i progetti di attività socialmente utili sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d'impiego) e lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario).

I progetti di lavori socialmente utili sono stati promossi da:

  • pubblica amministrazione;
  • enti pubblici economici;
  • società a prevalente partecipazione pubblica;
  • cooperative sociali.

Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.

Sono stati utilizzati per tali progetti di lavoro:

  • lavoratori in cerca di prima occupazione;
  • disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
  • iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.

Le procedure che consentivano l’utilizzo di lavoratori in attività socialmente utili sono state abrogate dal decreto del 2000, ma viene mantenuta la possibilità d'impiego diretto di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468), cioè senza l’obbligo di predisporre uno specifico progetto limitatamente al periodo di durata del trattamento di cui sono titolari.

 

Orari, importi e caratteristiche del lavoro socialmente utile

L’assegno ASU è erogato dall'INPS su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un'apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

L’importo per il 2023 è pari a 656,44 euro mensili, oltre agli assegni familiari, ove spettanti.

L’individuazione dei lavoratori da indennizzare e la loro permanenza nel bacino nazionale è di esclusiva competenza delle regioni/enti utilizzatori. L’Istituto riceve le informazioni necessarie per i pagamenti tramite ANPAL Servizi SpA (Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Per i periodi d'impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l’assegno ASU, viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa  utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione.

I soggetti già impegnati in attività socialmente utili, che alla data del maggio 2000 erano sprovvisti dei requisiti richiesti per poter proseguire le attività con oneri a carico del FSOF, hanno potuto continuare le suddette attività su specifica deliberazione dell’ente utilizzatore, con oneri a carico dell’ente stesso o delle regioni (lavori socialmente utili autofinanziati convenzionati con l’Istituto).

Per gli LSU autofinanziati sono previste le stesse prestazioni e lo stesso regime di incompatibilità dei lavoratori socialmente utili finanziati dal FSOF.

 

Incompatibilità con l’assegno ASU

L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l’ente utilizzatore può autorizzare un periodo di sospensione delle attività socialmente utili per il tempo corrispondente alla durata del contratto.

L’assegno, inoltre, è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti e con i trattamenti di pensionamento anticipato. I titolari di assegno o pensione di invalidità possono optare in favore dell’assegno ASU. Sono invece cumulabili con l’assegno ASU gli assegni e le pensioni di invalidità civile, nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le attività socialmente utili possono essere svolte dai lavoratori non oltre il raggiungimento dei requisiti minimi per fruire della pensione di vecchiaia o anticipata.

Cumulabilità

L’assegno per i lavoratori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nel limite massimo di euro 3.718,49 lorde percepite, nell’arco temporale di svolgimento del progetto.

L’assegno è cumulabile anche con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di euro 309,87 mensili, opportunamente documentati. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nell’ipotesi in cui i contratti stessi abbiano complessivamente durata inferiore a 12 mesi.

Cause di decadenza

Dopo l’abrogazione del decreto legislativo 468/1997, le cause di decadenza dallo status di lavoratore socialmente utile sono disciplinate dall’articolo 11, decreto legislativo 22/2015, e sono le seguenti:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, decreto legislativo 22/2015;
  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo10, comma 1, decreto legislativo 22/2015;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’assegno ASU.

Anche il mancato rispetto delle norme in materia di condizionalità può determinare la decadenza dallo status di lavoratore socialmente utile.

Per gli LSU autofinanziati sono previste le stesse prestazioni e lo stesso regime di incompatibilità dei lavoratori socialmente utili finanziati dal FSOF.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.