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Certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021
Il modello A1 certifica che il lavoratore, detto "distaccato", rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese Ue in cui ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma.
Il distacco può riguardare sia il lavoratore dipendente che il lavoratore autonomo.
Come funziona il distacco del lavoratore
Il certificato A1 deve essere rilasciato in tutti i casi in cui risultino soddisfatte le condizioni per il distacco previste dalla normativa comunitaria (articolo 12, Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 883 e articolo 14, Regolamento CE 16 settembre 2009, n. 987).
Per il lavoratore dipendente l’ipotesi del distacco si verifica nel caso in cui il datore di lavoro trasferisce, per suo conto, il lavoratore in un altro paese dell’Unione europea per un periodo massimo di 24 mesi.
Anche il lavoratore autonomo, che di norma svolge la sua attività in un paese dell’Unione europea, può recarsi temporaneamente (massimo 24 mesi) in distacco in un altro paese comunitario, per proseguire un'attività analoga a quella svolta nel paese di provenienza. In tutti i casi il certificato A1 deve essere richiesto all'INPS prima della partenza del lavoratore.
Per il lavoratore dipendente la richiesta del predetto certificato deve essere fatta dal datore di lavoro mentre per il lavoratore autonomo direttamente dall’interessato.
La sede INPS territorialmente competente è, nel caso del lavoratore dipendente, quella di iscrizione del datore di lavoro e, nel caso del lavoratore autonomo, quella di iscrizione dell’interessato.
Il modulo da utilizzare per richiedere il modello A1 è disponibile online. La domanda per il distacco del lavoratore dipendente deve pervenire all’Istituto in modalità telematica secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 11 giugno 2019, n. 86, mentre per il distacco del lavoratore autonomo le modalità di trasmissione sono quelle indicate con messaggio 20 gennaio 2016, n. 218.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.