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Cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228 del 2012 e smi)
Tutte le informazioni che consentono agli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria di utilizzare gratuitamente la contribuzione posseduta presso le varie gestioni per ottenere un’unica pensione.
Dettaglio
Pubblicazione: 25 settembre 2023 Ultimo aggiornamento:
Il cumulo è un istituto che consente agli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria di utilizzare gratuitamente la contribuzione posseduta presso le varie gestioni al fine di ottenere un’unica pensione.
Destinatari
Possono esercitare la facoltà di cumulare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria tra:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi);
- forme sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- Gestione Separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995).
Dal 1° gennaio 2017 l’istituto è accessibile anche agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (cd. Casse professionali).
Ai fini del diritto alla pensione in cumulo può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il requisito minimo di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Questa contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione in cumulo, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Condizioni di esercizio
Possono avvalersi dell’istituto del cumulo dei periodi assicurativi coloro che non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto (compreso assegno ordinario di invalidità) a carico di una delle forme assicurative sopra elencate.
Non preclude, invece, l’esercizio della facoltà di cumulo l’essere titolare di una pensione a carico di uno Stato estero o l’aver già maturato, in una delle forme assicurative interessate dalle disposizioni sul cumulo, un autonomo diritto a pensione.
Il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è possibile il cumulo parziale, diretto cioè a valorizzare solo la contribuzione di alcune delle gestioni sopra indicate o parte di esse.
I periodi contributivi coincidenti rilevano una sola volta ai fini del perfezionamento del diritto al trattamento in cumulo richiesto; si valorizzano, invece, tutti ai fini della misura.
Trattamenti conseguibili
Esercitando la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, si possono conseguire i trattamenti indicati di seguito.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Si consegue con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (es. cessazione dell’attività lavorativa dipendente, requisito di importo soglia).
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo.
Qualora l’ordinamento di una gestione tra quelle interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici e di contribuzione diversi da quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7 della legge Monti-Fornero, il diritto al trattamento in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai singoli fondi.
In questa ipotesi, se valutando la contribuzione posseduta presso tutte le forme assicurative interessate dal cumulo risultano comunque perfezionati i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, si liquidano i pro quota delle gestioni i cui ordinamenti applicano i requisiti Monti Fornero; il pro quota a carico dell’ente/Cassa il cui ordinamento prevede requisiti più elevati sarà liquidato quando gli stessi saranno perfezionati.
Il trattamento, in queste ipotesi, si definisce “a formazione progressiva”: la pensione di vecchiaia in cumulo non viene, cioè, in essere finché, con la liquidazione del o dei pro-quota con i requisiti più elevati, la fattispecie non è completata.
Ne consegue che al trattamento in liquidazione non possono essere applicati gli istituti che si applicano generalmente alle pensioni (quali, ad esempio, la perequazione automatica e le prestazioni accessorie).
PENSIONE ANTICIPATA
A partire dal 1° gennaio 2017 tra i trattamenti conseguibili con il cumulo vi è anche la pensione anticipata il cui diritto si perfeziona, a prescindere dall’età anagrafica, con il requisito contributivo previsto dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.
Inoltre, il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata prevista in favore dei lavoratori cd. precoci (41 anni).
Allo stesso modo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata cd. “Quota 100”, per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contribuzione (cd. “Quota 102”) e, infine, per la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. In questi casi, dal cumulo sono esclusi i periodi posseduti presso le Casse professionali.
Il cumulo non può essere utilizzato, invece, per conseguire la pensione anticipata cd. Opzione donna.
LA PENSIONE DI INABILITÀ
Si consegue secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Non è possibile richiedere l’Assegno ordinario di invalidità in cumulo.
LA PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI
Si consegue in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.
Domanda ed Ente istruttore
Il cumulo dei periodi assicurativi è esercitabile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo stesso è, ovvero è stato, iscritto. Questo ente è l’ente istruttore che promuove il procedimento e accerta il diritto al trattamento in cumulo.
Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta versata e/o accreditata, a qualsiasi titolo, l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Qualora il lavoratore dovesse risultare da ultimo iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuzione.
Sistema di calcolo, misura e pagamento della pensione
Per la determinazione del sistema di calcolo del trattamento in cumulo e dei relativi istituti applicabili, si deve considerare l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni assicurative interessate dal cumulo al 31 dicembre 1995 (ad esclusione dei periodi accreditati presso le Casse professionali, dei periodi riscattati presso la Gestione Separata riferiti a periodi antecedenti al 1996, della contribuzione derivante da riscatto del corso di studi universitario richiesto dai soggetti “inoccupati”). La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 ed il pro quota a carico della Gestione Separata sono comunque calcolati con il sistema di calcolo contributivo.
L’importo della pensione è determinato in “pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, (indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni) secondo le regole previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota ma l‘importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dal cumulo è corrisposto dall’INPS per conto anche degli altri enti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.
L’INPS provvede al pagamento delle pensioni in cumulo anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.
Supplementi su pensione in cumulo
I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo, presso una delle Gestioni interessate danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché la gestione preveda l’istituto del supplemento.
In questo caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione
Pensione supplementare al titolare di pensione in cumulo
Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un Fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta a una Gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri e coloni) e/o alla Gestione Separata ha diritto alla pensione supplementare qualora in queste Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.
Particolarità
Sulle pensioni liquidate in regime di cumulo:
- è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
- si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato (non in caso di fattispecie a formazione progressiva non perfezionata), sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
- è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia, secondo la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti o autonomi a seconda che tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata vi sia o meno almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti;
- si applicano eventuali trattenute sindacali;
- non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- si riconosce l'integrazione al trattamento minimo ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo/misto sempreché tra le quote di pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto il beneficio;
- sono concesse le maggiorazioni sociali e la somma aggiuntiva (cd. quattordicesima) purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto questo beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.