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Indennità di malattia e visite mediche di controllo
Tutte le informazioni riguardanti l’indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata per incapacità temporanea al lavoro e le visite mediche di controllo.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2025
L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Indennità di malattia per lavoratori dipendenti
L’indennità previdenziale è riconosciuta ai lavoratori dipendenti quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.
L’indennità spetta, in presenza di specifici requisiti, a:
- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori sportivi subordinati – dilettanti e professionisti - iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi;
- lavoratori marittimi (per i quali è prevista un’apposita pagina informativa).
Non spetta a (elenco non esaustivo):
- collaboratori familiari (colf e badanti);
- impiegati dell'industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
Lavoratori dipendenti: durata della prestazione
Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:
- decorre dal quarto giorno. I primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda, se previsto dal contratto di lavoro;
- cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi).
I periodi di malattia possono essere attestati con uno o più certificati. Sono indennizzabili anche i periodi in ricovero ordinario o in day hospital, se correttamente certificati. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.
L’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, con le eccezioni indicate di seguito.
Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi spetta:
- per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per un numero massimo di giorni pari ai giorni lavorati nei 12 mesi prima dell'inizio della malattia (minimo 30, massimo 180 giorni nell’anno solare), se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se precede la scadenza del contratto.
Ai lavoratori dell’agricoltura spetta:
- per massimo 180 giorni nell’anno solare, se hanno effettivamente iniziato l’attività lavorativa e sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi (fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare), se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e solo se hanno svolto:
- almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente, anche se lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo;
- 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia.
Agli apprendisti si applica la stessa disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza.
Ai disoccupati con precedente contratto a tempo indeterminato e ai sospesi spetta:
- per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro;
- in misura pari ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14).
Spetta ai lavoratori dello spettacolo (circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132), che abbiano versato al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- almeno 40 contributi giornalieri, dal 1° gennaio dell’anno precedente l'arrivo della malattia (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo con contratto:
- a tempo determinato, è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Se sussiste almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni;
- a tempo indeterminato, l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.
Lavoratori dipendenti: quanto spetta
In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:
- 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
- 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
È erogata:
- all’80% durante tutto il periodo di malattia per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria;
- ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 14) per i disoccupati e sospesi dal lavoro;
- ai 2/5 durante tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate per i ricoverati senza familiari a carico.
Per i lavoratori dello spettacolo, l’indennità di malattia è pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo;
- al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.
Lavoratori dipendenti: modalità di pagamento
L’indennità di malattia è generalmente anticipata, con successivo conguaglio, dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori non agricoli a tempo determinato per le giornate non indennizzate dal datore di lavoro, lavoratori disoccupati o sospesi, lavoratori dello spettacolo nelle casistiche sotto riportate, lavoratori stagionali nei casi in cui il CCNL di categoria non preveda il pagamento anticipato, lavoratori di aziende in crisi).
L'indennità di malattia viene erogata direttamente dall'INPS ai lavoratori dello spettacolo rientranti nelle seguenti categorie:
- disoccupati;
- saltuari con contratto a termine;
- prestazione;
- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.
Nei casi di pagamento diretto (ad eccezione degli eventi dei lavoratori marittimi), l’assicurato è tenuto a fornire i dati necessari per l’accredito dell’indennità mediante il modulo SR188 (“Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”).
Lavoratori dipendenti: come richiedere l’indennità
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, il lavoratore deve controllare la correttezza delle informazioni inserite dal medico, ossia:
- dati anagrafici;
- domicilio per la reperibilità.
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Nei casi eccezionali in cui la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea.
Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore dovrà presentare o inviare:
- il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza;
- l’attestato al proprio datore di lavoro.
La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico.
L’eventuale certificato cartaceo va presentato o inviato:
- alla struttura territoriale INPS di competenza;
- al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi).
I certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati dal secondo giorno dalla data del rilascio ed entro un anno da questa, pena la prescrizione. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.
Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono valide per riconoscimento della prestazione previdenziale.
Nei casi di cicli di cura ricorrenti, per patologie che comportano incapacità al lavoro (emodialisi, chemioterapia ecc.), è sufficiente che il lavoratore produca un'unica certificazione di malattia, attestante la necessità di trattamenti ricorrenti, qualificandoli l'uno ricaduta dell'altro. La certificazione di tali cicli dovrà essere inviata all’ufficio medico-legale della Struttura territoriale INPS per le valutazioni di competenza, prima dell'inizio della terapia con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. Il lavoratore dovrà presentare, periodicamente, dichiarazioni della Struttura sanitaria con il relativo calendario delle terapie effettuate.
Nei casi di dimissioni protette (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese), il lavoratore dovrà produrre idonea certificazione di malattia attestante l’incapacità al lavoro, al fine di aver diritto alla tutela previdenziale per il periodo di dimissioni protette.
Lavoratori dipendenti: visite mediche di controllo
Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:
- al datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto;
- all’INPS, attraverso il servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del Paese dove risiede l’assicurato.
Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:
- all’INPS;
- al datore di lavoro.
Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.
Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".
Per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, è prevista l’Apostille, una legalizzazione semplificata del documento.
Indennità di malattia per lavoratori iscritti alla Gestione Separata
L’indennità di malattia, l’indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, legge 81/2017 e l’indennità per degenza ospedaliera sono riconosciute ai lavoratori che, per motivi di salute, si trovano temporaneamente incapaci a svolgere l’attività lavorativa.
Spetta ai lavoratori:
- iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 335/1995);
- non titolari di pensione;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata: decorrenza e durata
L’indennità di malattia spetta, nell’anno solare in cui si verifica la malattia, per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nell'ambito del periodo di riferimento considerato, ai fini contributivi e reddituali, e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
La tutela non spetta per periodi di malattia inferiori a quattro giorni.
L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
I periodi di malattia di cui all’art. 8, c. 10, l. 81/2017 sono equiparati, ai fini della durata e della misura, a degenza ospedaliera se:
- vengono certificati come conseguenza di trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e/o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- provocano una temporanea inabilità al lavoro del 100%.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata: quanto spetta
L’indennità di malattia è corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell'importo calcolato:
- dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia;
- in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti la malattia:
- 8%, da uno a quattro mesi;
- 12%, da cinque a otto mesi;
- 16%, da nove a 12 mesi.
L’indennità per degenza ospedaliera
È corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo calcolato:
- dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza;
- in base ai contributi versati nei 12 mesi precedenti il ricovero:
- 16%, da uno a quattro mesi;
- 24%, da cinque a otto mesi;
- 32%, da nove a 12 mesi.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata: requisiti
Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all’art. 8, c. 10, l. 81/2017 spettano solo se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia/ricovero, risulta accreditato almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata;
- nell’anno solare che precede quello dell’evento di malattia/ricovero, il reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata: come richiedere l’indennità
Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a inviarlo online all’INPS.
Per l’erogazione della prestazione economica di malattia è possibile presentare la domanda mediante il servizio INPS dedicato, al fine di fornire ulteriori elementi utili alla liquidazione della tutela previdenziale (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).
Per gli eventi di degenza ospedaliera, la trasmissione della domanda è obbligatoria e deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di dimissioni. La domanda deve essere presentata all'INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia (art. 8, comma 10, legge 81/2017), come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, il lavoratore, oltre a farsi rilasciare il certificato telematico di malattia dal medico curante, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta, utilizzando il modello SR06 di domanda di prestazione, unitamente alla documentazione medica comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia.
La domanda deve essere trasmessa con raccomandata o consegnata direttamente alla Sede INPS territorialmente competente, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Per la trasmissione del certificato di malattia e l’obbligo di reperibilità dei lavoratori valgono le stesse disposizioni già indicate per i lavoratori dipendenti.
Anche per i casi di malattia insorta in Paesi esteri, si applica la normativa già indicata per i lavoratori dipendenti.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata: visite mediche di controllo
Per lo svolgimento delle visite mediche di controllo domiciliare valgono le stesse disposizioni previste nel caso di lavoratori dipendenti.
In particolare, le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Riferimenti normativi e guide
- Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 32 e 38
- Codice Civile, articolo 2110
- Legge 138/1943
- Deliberazione CdA INAM 10 aprile 1963
- Legge 833/1978
- Legge 33/1980
- Legge 638/1983
- Legge 311/2004, articolo 1, comma 149
- Legge 488/1999, articolo 51
- Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 788
- D.p.c.m. 26 marzo 2008, articolo 8
- Legge 183/2010, articolo 25
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2010
- Decreto interministeriale 18 aprile 2012
- Legge 81/2017, articolo 8
- Legge 128/2019
- Legge 106/2021
Sono disponibili le seguenti guide:
- Tutela previdenziale della malattia (pdf 83,9KB)
- Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici (pdf 81,4KB)
- Certificazione di malattia all’estero (pdf 81,1KB)
- FAQ Certificati di malattia telematici (pdf 108.9 KB)