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Indennità di comunicazione ai sordi

Tutte le informazioni che riguardano la domanda di indennità di comunicazione per soggetti con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

L’indennità di comunicazione è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento del 12° anno di età).

L’indennità di comunicazione spetta ai soggetti sordi che la richiedono indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Decorrenza e durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Quanto spetta

L’importo per il 2024 è di 263,19 euro mensili.

I requisiti per richiedere la prestazione

Hanno diritto all’indennità di comunicazione le persone sorde che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi:

  • fino a 12 anni di età: riconoscimento di un'ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL) di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
  • dopo i 12 anni di età: riconoscimento di un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
  • la cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'articolo 41 del TU immigrazione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non ci sono requisiti di età o di reddito.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili spetta per intero anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.

L’indennità di comunicazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

L’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario.

Una volta effettuata la visita presso la competente commissione medico-legale, l’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

I minori titolari dell’indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione ai sordi) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

 

Invio della domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento, che l’indicazione del relativo responsabile.