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Indennità mensile di frequenza
Tutte le informazioni che riguardano la domanda di indennità di frequenza finalizzata all’inserimento scolastico e sociale per minori con disabilità fino alla maggiore età in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Durata e importi
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza.
Per il 2024 l’importo è di 333,33 euro mensili. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.725,46 euro.
L’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, prevede la verifica
dei redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare
di riferimento, mentre, per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata
di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000).
Requisiti
Il beneficio spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- età minore di 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
(art. 41 TU immigrazione); - residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Per la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico.
È obbligatorio comunicare:
- l’eventuale cessazione dalla partecipazione a questi corsi scolastici;
- il cambio di istituto scolastico (esempio: passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado).
Domanda
Per ottenere la prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.
L’interessato dovrà:
- recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco;
- inserire il codice nella domanda di accertamento sanitario;
- compilare la sezione relativa ai dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica (dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento);
- inoltrare la domanda attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (verifiche ordinarie fase ASL-VOA o procedura convenzione invalidità civile CIC)”.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile:
- tramite raccomandata A/R;
- all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente.
Tutta la documentazione prodotta resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, i minori titolari di indennità di frequenza possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni (legge 114 del 2014).
Non è obbligatorio presentare il certificato medico.
L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni.
La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della sussistenza dei requisiti socio-economici previsti.
La domanda può essere presentata:
- direttamente online sul sito dell’INPS;
- tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella (pdf 206KB) sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento, che l’indicazione del relativo responsabile.