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Indennità speciale per i ciechi civili parziali ("ventesimisti")

Tutte le informazioni che riguardano la domanda di indennità speciale per ciechi parziali indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

L’indennità speciale è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei ciechi civili parziali.

L’indennità speciale è concessa ai ciechi parziali al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. È ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Decorrenza e durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.

Quanto spetta

Per il 2024 l’importo dell’indennità è di 221,20 euro e viene corrisposto per 12 mensilità.

I requisiti per richiedere la prestazione

Hanno diritto all’indennità speciale i ciechi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.

L’indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi civili e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico.

La cecità parziale può concorrere con altre minorazioni all’accertamento dello stato di inabilità totale, anche ai fini dell’eventuale diritto all’indennità di accompagnamento.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 346/1989) ha infatti precisato che la cecità parziale può costituire fattore concorrente per integrare, insieme alle altre minorazioni, lo stato di totale inabilità che in presenza degli altri requisiti (impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua) attribuisce il diritto all’indennità di accompagnamento.

Il principio si applica solo per accertare la sussistenza requisito sanitario. Non si applica agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione inabilità, perché subordinato al requisito dell’inabilità totale valutata esclusivamente in merito alle minorazioni della categoria di appartenenza.

Quello contemplato dalla Corte Costituzionale, e recepito dall’INPS, è l’unico caso in cui l’indennità di accompagnamento, riconosciuta anche con il concorso delle minorazioni dell’apparato visivo (cecità parziale), può coesistere e, quindi, può essere cumulata con le provvidenze economiche specificamente previste dalla legge per quest’ultima minorazione (pensione e indennità speciale).

Domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’ accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inserite le seguenti informazioni: svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Invio della domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento che l’indicazione del relativo responsabile.