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Minimali giornalieri di retribuzione
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2021
La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).
I datori di lavoro, non aderenti neppure di fatto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (circolare INPS 20 febbraio 1996, n. 40).
I minimali di retribuzione
L'importo giornaliero determinato secondo i criteri individuati in precedenza, non può essere inferiore al minimale giornaliero di retribuzione stabilito all'inizio dell'anno solare. Il minimale giornaliero è stabilito dall'INPS nel mese di gennaio di ciascun anno ed è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio (art. 7, legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni).
Il rispetto del minimale di retribuzione giornaliera non è dovuto in presenza di trattamenti previdenziali. Pertanto, non si è tenuti al rispetto del minimale in caso di erogazione di prestazioni per cassa integrazione, malattia, maternità e infortunio.
In sintesi, per determinare l'imponibile contributivo occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- se la retribuzione effettiva è superiore ai minimali e a quella contrattuale, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva;
- se la retribuzione effettiva è inferiore ai minimali o a quella contrattuale, deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time, il minimale non è giornaliero ma orario e si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale a orario normale e dividendo l'importo così ottenuto con il numero delle ore settimanali previste contrattualmente per il tempo pieno. Se il lavoratore è retribuito mensilmente e lavora con settimana corta, le giornate da considerare sono sempre sei, mentre se è retribuito a ore, il sabato non lavorativo deve essere escluso.
Per alcune categorie di lavoratori i contributi sono dovuti su retribuzioni convenzionali in luogo di quelle effettive, come per i dipendenti italiani di aziende italiane od operanti in Italia, inviati all'estero in paesi stranieri non convenzionati (articolo 4, comma 1, decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398).
Per i lavoratori all'estero le retribuzioni sono fissate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.