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Richiedere la variazione del tasso del mutuo ipotecario edilizio da variabile a fisso e viceversa

Tutte le informazioni per chiedere la variazione del tasso del mutuo ipotecario edilizio rivolte agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali titolari di un contratto di mutuo.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2023

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, titolari di un contratto di mutuo, possono chiedere la variazione del tasso del mutuo ipotecario edilizio.

A chi è rivolto

La richiesta di variazione spetta solo agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali titolari di un contratto di mutuo, sottoscritto in vigenza dei seguenti regolamenti per l'erogazione di mutui ipotecari:

  • regolamento approvato con determinazione del Presidente dell’INPS 24 luglio 2015 n. 79;
  • regolamento approvato con determinazione del Presidente dell’INPS 1° agosto 2018 n. 101;
  • regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS 2 marzo 2022 n. 23.

Come funziona

In base ai regolamenti per l'erogazione dei mutui ipotecari approvati con le determinazioni presidenziali sopra citate, il tasso di interesse sul mutuo ipotecario edilizio contrattualmente stabilito può passare da fisso a variabile e viceversa

La variazione del tasso d’interesse può essere richiesta una sola volta, durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

Nel caso in cui l'iscritto risulti moroso, la richiesta potrà essere accolta solo dopo l’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

La richiesta di variazione del tasso di interesse deve essere presentata alla sede INPS competente per il territorio.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.