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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con il Giappone

Informazioni che riguardano l’Accordo di sicurezza sociale con il Giappone, che si applica ai lavoratori, familiari e superstiti dell’uno o dell’altro Stato contraente che possano far valere periodi assicurativi utili al raggiungimento del diritto a pensione in regime autonomo.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2024 Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2024

L’ Accordo tra l’Italia e il Giappone sulla sicurezza sociale

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone (pdf 7MB) sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2015, n. 156 e il relativo Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 sono entrati in vigore il 1° aprile 2024.

Campo di applicazione materiale

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale disciplina i rapporti tra i due paesi sia in materia di legislazione applicabile – distacco e proroga del distacco – sia in materia di presentazione e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche e di esportabilità delle pensioni erogate in regime autonomo per l’Italia, dall’INPS, e per il Giappone, dal Japan Pension Service (JPS).

L’accordo non prevede, quindi, la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e in Giappone, ai fini pensionistici, ma ha l’obiettivo di disciplinare le modalità di trasmissione delle domande di prestazione tra le Istituzioni di collegamento dei due Paesi, facilitando il flusso di informazioni e dati.

Campo di applicazione personale

L’accordo si applica:

  • ai lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese, che sono occupati in Italia;
  • ai lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano, che sono occupati in Giappone;
  • alle persone residenti in uno dei due stati contraenti che hanno prestato, e/o prestano, la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o in Giappone e ai loro familiari e superstiti.

La domanda

Secondo le istruzioni operative, diramate con la circolare INPS 27 marzo 2024, n. 52, i richiedenti residenti in Italia dovranno presentare la domanda di prestazione a carico dell’assicurazione giapponese, compilando gli appositi formulari (IT/JPN 1 e IT/JPN 2) tramite l’INPS che, a sua volta, provvederà a trasmetterli, completi della relativa documentazione, all’istituzione giapponese competente, il Japan Pension Service (JPS), al seguente indirizzo:

Japan Pension Service

Overseas Payments and International Agreements Group
Department of External Coordination
3-5-24 Takaido-Nishi, Suginami-ku
TOKYO 168-8505
JAPAN

La domanda di prestazione a carico dell’assicurazione italiana, inoltrata dai soggetti residenti in Giappone, deve essere presentata sugli appositi formulari (JPN/IT 1 e JPN/IT 2), completi della relativa documentazione richiesta dall’INPS, alla competente istituzione giapponese che, a sua volta, provvederà a trasmetterli alla Direzione provinciale di Perugia, sede polo per la gestione delle domande dei soggetti residenti in Paesi esteri non convenzionati. L’indirizzo a cui la documentazione deve essere inviata è il seguente:

Direzione provinciale Perugia
Via Canali, 5
06122 Perugia

Mail: Direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

Qualora fosse necessario chiedere ulteriori informazioni per l’istruttoria della domanda, la stessa Direzione provinciale dovrà contattare direttamente l’interessato. La decisione di accoglimento o reiezione della prestazione richiesta verrà comunicata, come di consueto, all’interessato.

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