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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con il Giappone

Informazioni che riguardano la Convenzione e Accordi bilaterali di sicurezza sociale con il Giappone che si applicano ai lavoratori, familiari e superstiti dell’uno o dell’altro Stato contraente che possano far valere periodi assicurativi utili a raggiungere il diritto alla pensione in regime autonomo.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2024 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024

L’ Accordo tra l’Italia e il Giappone sulla sicurezza sociale

L’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone (pdf 7MB) sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2015, n. 156 e il relativo Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 sono entrati in vigore il 1° aprile 2024.

Campo di applicazione materiale

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale disciplina i rapporti tra i due Stati sia in materia di legislazione applicabile, – distacco e proroga del distacco, – sia in materia di presentazione e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche e di esportabilità delle pensioni erogate in regime autonomo per l'Italia, dall'INPS, e per il Giappone, dal Japan Pension Service (JPS).

L'accordo non prevede, quindi, la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e in Giappone ai fini pensionistici, ma ha l'obiettivo di disciplinare le modalità di trasmissione delle domande di prestazione tra le Istituzioni di collegamento dei due Stati, facilitando il flusso di informazioni e dati.

Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale, continuano a essere esportabili in Giappone.

Inoltre, continua a trovare applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (come indicato nella circolare INPS 28 febbraio 2003, n. 45 e nella circolare INPS 14 marzo 2012, n. 35.

Campo di applicazione personale

L’accordo si applica:

  • ai lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese, che sono occupati in Italia;
  • ai lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano, che sono occupati in Giappone;
  • alle persone residenti in uno dei due Stati contraenti che hanno prestato, e/o prestano, la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o in Giappone e ai loro familiari e superstiti.

La domanda

Secondo le istruzioni operative, diramate con la circolare INPS 27 marzo 2024, n. 52, e con il messaggio 9 ottobre 2024, n. 3351, i richiedenti residenti in Italia dovranno presentare la domanda di prestazione a carico dell’assicurazione giapponese, compilando gli appositi moduli (IT/JPN 1 e IT/JPN 2) tramite l’INPS che, a sua volta, provvederà a trasmetterli, completi della relativa documentazione, all’Istituzione giapponese competente, il Japan Pension Service (JPS), al seguente indirizzo:

Japan Pension Service

Overseas Payments and International Agreements Group
Department of External Coordination
3-5-24 Takaido-Nishi, Suginami-ku
TOKYO 168-8505
JAPAN

I residenti in Giappone potranno avvalersi dell'assistenza gratuita degli Uffici consolari.

La domanda di prestazione a carico dell’assicurazione italiana, inoltrata dai soggetti residenti in Giappone, dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli (JPN/IT 1 e JPN/IT 2), completi della relativa documentazione richiesta dall’INPS, alla competente Istituzione giapponese che, a sua volta, provvederà a trasmetterli alla Direzione provinciale di Perugia, sede polo per la gestione delle domande dei soggetti residenti in Stati non convenzionati. L’indirizzo a cui la documentazione deve essere inviata è il seguente:

Direzione provinciale Perugia
Via Canali, 5
06122 Perugia

PEC: Direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

Qualora fosse necessario chiedere ulteriori informazioni per la trattazione della domanda, la stessa Direzione provinciale dovrà contattare direttamente l’interessato. La decisione di accoglimento o reiezione della prestazione richiesta verrà comunicata, come di consueto, all’interessato.


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