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Valutazione della contribuzione ex ENPALS e della contribuzione versata presso altre Gestioni per la concessione delle prestazioni
Tutte le informazioni riguardanti la valutazione della contribuzione ex ENPALS e della contribuzione versata e accreditata presso altre Gestioni ai fini della concessione di prestazioni.
Dettaglio
Pubblicazione: 9 novembre 2023 Ultimo aggiornamento:
Le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 prevedono che i soggetti che possono far valere la contribuzione sia presso la Gestione Spettacolo e Sport (ex ENPALS), articolata nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione gratuita dei contributi versati e accreditati in entrambe le Gestioni.
Modalità operative
Le modalità attuative di queste disposizioni sono illustrate nella Convenzione INPS/ENPALS stipulata il 3 dicembre 1973. Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza a erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui è stato accreditato il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione, valutati secondo la normativa vigente presso i due Fondi.
La competenza è sempre attribuita al FPLS o al FPSP, qualora la contribuzione versata e accreditata agli stessi Fondi dia diritto ad autonoma prestazione. La competenza è, inoltre, imputata ai Fondi della Gestione Spettacolo e Sport nei casi di:
- pensione di vecchiaia anticipata in favore dei ballerini e tersicorei, nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- pensione di vecchiaia anticipata in favore degli sportivi professionisti, nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi;
- pensione di invalidità specifica, nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.
Nei casi indicati, l’eventuale contribuzione versata e accreditata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sarà valutata ai fini della determinazione della sola misura della prestazione pensionistica da porre a carico dei Fondi della Gestione Spettacolo e Sport.
Qualora il lavoratore risulti assicurato presso le tre Gestioni, Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP), Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e Gestioni autonome artigiani/commercianti dell’Istituto (ART/COM), l’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, deve essere condotto valutando:
- in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso i Fondi della Gestione Spettacolo e Sport e il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
In questo caso, il Fondo competente provvederà alla liquidazione della prestazione, fermo restando, per quanto riguarda gli eventuali contributi accreditati presso le Gestioni autonome Artigiani/Commercianti dell’Istituto, il diritto dell’interessato alla liquidazione di una pensione supplementare, se la prestazione principale è a carico dei Fondi della Gestione Spettacolo e Sport, ovvero di un supplemento di pensione, se la prestazione è invece a carico dell’Assicurazione obbligatoria IVS dell’Istituto (FPLD);
- in secondo luogo, qualora la verifica di cui al punto precedente dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione delle Gestioni autonome ART/COM e del FPLD.
In questa ipotesi, l’Istituto provvederà a erogare il conseguente trattamento pensionistico a carico della Gestione autonoma e la contribuzione ex ENPALS potrà essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a carico della Gestione Spettacolo e Sport;
- in via residuale, qualora non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse Gestioni.
In questo caso, la contribuzione già accreditata presso la Gestione Spettacolo e Sport potrà essere utilizzata, dopo il trasferimento al Fondo Pensioni Dipendenti dell’Istituto, con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 16 del d.p.r. 1420/1971 e, di conseguenza, cumulata gratuitamente con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella Gestione autonoma.
Altre disposizioni
Sempre ai fini della concessione delle prestazioni, si ricordano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63 di conversione del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, che consentono di cumulare gratuitamente la contribuzione versata presso i Fondi della Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP) con la contribuzione accreditata presso la Gestione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni (CD/CM).
La disciplina illustrata sopra non opera nei casi di istanze pensionistiche presentate in regime di:
- computo nella Gestione Separata (art. 3, d.m. 282/1996);
- totalizzazione di periodi assicurativi (d.lgs. 42/2006 e s.m.i.);
- cumulo di periodi assicurativi (art. 1, d.lgs. 184/1997 come modificato dall’art 1, comma 76, lettera b), legge 247/2007);
- cumulo di periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi da 239 a 246, legge 228/2012 e s.m.i.).