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Come compilare la DSU e richiedere l'ISEE

Come fare per avere informazioni sulla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell'ISEE?

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2023

Cos'è

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

A chi è rivolto

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Gli enti erogatori, per la verifica del possesso dei requisiti da parte di chi abbia richiesto una prestazione sociale agevolata attraverso il Sistema Informativo ISEE (SII) (circolare INPS 10 aprile 2015, n. 73), acquisiscono:

  • il valore ISEE;
  • la composizione del nucleo familiare;
  • le informazioni della DSU.

Come funziona

Per ottenere l’ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

  • comprensiva dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare;
  • valida dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L'ISEE è il rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro ricavato dalla scala di equivalenza riportata di seguito con le maggiorazioni previste.

Scala di equivalenza
Numero dei componentiParametro
11,00
21,57
32,04
42,46
52,85

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;
  • la maggiorazione di cui al punto precedente, in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai fini della maggiorazione fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Se il componente del nucleo risulta beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trova in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, si incrementa la scala di equivalenza di un valore pari a 1, calcolata in sua assenza.

La dichiarazione

La DSU può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al Comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

I dati contenuti nella DSU sono:

  • in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione);
  • in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Nella DSU:

  • il nucleo familiare è quello dichiarato alla data di presentazione della dichiarazione;
  • i redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
  • il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Per il calcolo dell’ISEE “standard” (valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate) occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre compilare la DSU integrale e fornire
informazioni aggiuntive. 

In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici:

  • ISEE “socio-sanitario”;
  • ISEE “socio-sanitario residenze”;
  • ISEE “università”;
  • ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

In presenza di un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo dell’ISEE corrente:

  • riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione;
  • in presenza di rilevanti variazioni del redditocomplessivo del nucleo familiare ovvero in presenza di eventi avversi, come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti. Dal 1° aprile di ciascun anno, è possibile ottenere il calcolo dell’ISEE corrente, in presenza di rilevanti variazioni del patrimonio, sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Validità

L’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.

L’ISEE corrente ha validità:

  • di sei mesi dalla data di presentazione della DSU ISEE corrente, se vengono aggiornati solo i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
    • nella situazione occupazionale;
    • nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione;
  • fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati solo i patrimoni;
  • fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU corrente, se vengono aggiornati i patrimoni e i redditi, a meno che non avvengano variazioni:
    • nella situazione occupazionale;
    • nella fruizione dei trattamenti. In entrambi i casi l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

L’attestazione è disponibile per qualunque componente del nucleo familiare ed entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, attraverso:

  • l'accesso al servizio online dedicato;
  • le sedi territoriali competenti.

Il dichiarante può richiedere l’attestazione allo stesso ente a cui ha presentato la dichiarazione, se ha concesso uno specifico mandato.

ISEE pre e post-riforma 2015

Il servizio online consente:

  • la consultazione della DSU e delle certificazioni ISEE ottenute dall’INPS prima del 2014;
  • l’acquisizione, la gestione, la consultazione della DSU da inviare per ottenere l’ISEE e la consultazione delle certificazioni ISEE già ottenute dall’INPS.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. 

L’ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione:

  • consultando il Sistema informativo ISEE;
  • richiedendola direttamente al dichiarante.

Il servizio online “Portale unico ISEE” consente l’acquisizione della DSU precompilata e della DSU non precompilata.