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Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Intermediari e consulenti
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021
Cos'è
La domanda di rimborso può essere presentata per contribuzione indebitamente versata dal collaboratore, per la quota a proprio carico (1/3 per i parasubordinati e 45% per gli associati in partecipazione), solo nel caso di superamento di massimale.
A chi è rivolto
Il rimborso è rivolto ai collaboratori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che abbiano indebitamente versato contributi.
Domanda
Requisiti
Si ricorda che, nel primo quinquennio di applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, i collaboratori e figure simili in possesso del requisito di 60 anni di età alla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguivano il diritto a trattamenti pensionistici di cui agli artt. 1 e 3 decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, potevano richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione Separata maggiorati degli interessi.
Tale facoltà è cessata e dal 1° aprile 2001 o dal 30 giugno 2001, anche gli ultra sessantacinquenni sono soggetti all'obbligo assicurativo.
Come fare domanda
La richiesta deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
La domanda può essere presentata dal collaboratore, da un suo intermediario delegato o da un patronato e deve essere compilata con i seguenti dati:
- dati anagrafici;
- tipologia del richiedente;
- periodo della richiesta;
- motivazione: “Contributo eccedente il massimale annuo”;
- importo del contributo da rimborsare;
- modalità del rimborso (accredito bancario-IBAN e accredito postale-IBAN).
La domanda può essere:
- accolta, ovvero la domanda di rimborso è liquidata;
- accolta parzialmente per presenza di debiti, ovvero la contribuzione richiesta copre il debito e il residuo è liquidato al soggetto oppure la contribuzione richiesta è utilizzata per coprire il debito senza residuo, pertanto non è possibile liquidare il rimborso;
- rifiutata, ovvero la domanda non è accettata per assenza dei requisiti.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.