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Rimborso contributi non dovuti per collaboratori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di inviare domanda di rimborso dei contributi non dovuti in caso di superamento di massimale, per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2025

Cos'è

È la domanda di rimborso presentata per contribuzione indebitamente versata dal collaboratore per la quota a proprio carico, in caso di superamento di massimale, e pari a:

  • 1/3 per i parasubordinati;
  • 45% per gli associati in partecipazione.

A chi è rivolto

Si rivolge ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Domanda

Requisiti

I collaboratori e figure simili in possesso del requisito di 60 anni di età alla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (nel primo quinquennio di applicazione della legge 335/1995), che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguivano il diritto a trattamenti pensionistici (artt. 1 e 3, d.m. 282/1996) potevano richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione Separata maggiorati degli interessi

Questa facoltà è cessata e dal 1° aprile 2001 o dal 30 giugno 2001, pertanto, anche gli ultrasessantacinquenni sono soggetti all'obbligo assicurativo.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata:

  • dal collaboratore;
  • da un suo intermediario delegato;
  • da un patronato.

Deve contenere necessariamente i seguenti dati:

  • anagrafici;
  • tipologia del richiedente;
  • periodo della richiesta;
  • motivazione “Contributo eccedente il massimale annuo”;
  • importo del contributo da rimborsare;
  • modalità del rimborso (accredito bancario-IBAN/ accredito postale-IBAN).

La richiesta può essere:

  • accolta, in presenza dei requisiti;
  • accolta parzialmente per presenza di debiti (esempio: la contribuzione richiesta copre il debito e il residuo è liquidato al soggetto oppure la contribuzione richiesta copre il debito senza residuo e non sussiste rimborso da liquidare);
  • rifiutata, in assenza dei requisiti.

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.