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Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Intermediari e consulenti
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2025
Cos'è
È la domanda di rimborso presentata per contribuzione indebitamente versata dal collaboratore per la quota a proprio carico, in caso di superamento di massimale, e pari a:
- 1/3 per i parasubordinati;
- 45% per gli associati in partecipazione.
A chi è rivolto
Si rivolge ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Domanda
Requisiti
I collaboratori e figure simili in possesso del requisito di 60 anni di età alla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (nel primo quinquennio di applicazione della legge 335/1995), che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguivano il diritto a trattamenti pensionistici (artt. 1 e 3, d.m. 282/1996) potevano richiedere la restituzione dei contributi versati alla Gestione Separata maggiorati degli interessi
Questa facoltà è cessata e dal 1° aprile 2001 o dal 30 giugno 2001, pertanto, anche gli ultrasessantacinquenni sono soggetti all'obbligo assicurativo.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata:
- dal collaboratore;
- da un suo intermediario delegato;
- da un patronato.
Deve contenere necessariamente i seguenti dati:
- anagrafici;
- tipologia del richiedente;
- periodo della richiesta;
- motivazione “Contributo eccedente il massimale annuo”;
- importo del contributo da rimborsare;
- modalità del rimborso (accredito bancario-IBAN/ accredito postale-IBAN).
La richiesta può essere:
- accolta, in presenza dei requisiti;
- accolta parzialmente per presenza di debiti (esempio: la contribuzione richiesta copre il debito e il residuo è liquidato al soggetto oppure la contribuzione richiesta copre il debito senza residuo e non sussiste rimborso da liquidare);
- rifiutata, in assenza dei requisiti.
La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.