Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Dipendenti pubblici
-
-
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021
Cos'è
Il riscatto consente di valutare, a domanda, periodi e servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici mediante il pagamento di un contributo a carico del richiedente, che può essere versato in unica soluzione o in forma rateale.
In caso di pagamento rateale, è concessa la facoltà all’iscritto di interrompere il pagamento rateale dell’onere di riscatto tramite l'invio di un'apposita domanda online all'Istituto, secondo quanto indicato nel messaggio 29 dicembre 2015, n. 7646.
A seguito della domanda di interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto, il periodo oggetto di riscatto sarà rideterminato per la durata corrispondente all’importo effettivamente versato.
A chi è rivolto
La domanda online di interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto può essere presentata dagli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.
La richiesta di interruzione del pagamento dell’onere di riscatto non potrà essere accolta quando il periodo ammesso a riscatto sia stato già utilizzato per la determinazione del trattamento pensionistico.
Domanda
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Il servizio online permette la compilazione della domanda, l'invio della stessa alla sede competente e la visualizzazione del numero di protocollo associato. È possibile anche consultare l'elenco delle domande inviate.
Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno prendere visione del proprio estratto conto informativo e, in caso di anomalie, effettuare le eventuali richieste di variazione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.