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Interruzione del pagamento delle rate di riscatto ai fini pensionistici Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio permette di richiedere l'interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto con contestuale ricalcolo del periodo oggetto del riscatto per gli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025

Cos'è

Il riscatto consente di valutare, a domanda, periodi e servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici mediante il pagamento di un contributo a carico del richiedente.

In caso di pagamento rateale, è possibile richiedere l’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto.

A chi è rivolto

La domanda di interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto può essere presentata dagli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.

Come funziona

Il riscatto consiste nel pagamento di un contributo a carico del richiedente:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale.

In caso di pagamento rateale, il messaggio 29 dicembre 2015, n. 7646 prevede l’interruzione del pagamento dell’onere di riscatto dopo l'invio di un'apposita domanda online all'Istituto.

La domanda di interruzione del pagamento:

  • comporta il ricalcolo del periodo oggetto del riscatto, corrispondente all’importo effettivamente versato;
  • non potrà essere accolta se il periodo ammesso a riscatto è stato già utilizzato per la determinazione del trattamento pensionistico.

Domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tramite il servizio online è possibile:

  • compilare la domanda;
  • inviare la domanda alla sede competente;
  • visualizzare il numero di protocollo associato;
  • consultare l'elenco delle domande inviate.

Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno:

  • controllare il proprio estratto conto informativo;
  • in caso di anomalie, inviare eventuali richieste di variazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.