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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025
Cos'è
È un’indennità prevista dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (art. 65 del regolamento CE n. 883/2004).
Viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri residenti in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati.
Alle persone che rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI, se soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale.
A chi è rivolto
L’indennità spetta:
- ai lavoratori frontalieri;
- ai lavoratori diversi dai frontalieri:
- lavoratori marittimi;
- chi esercita attività nel territorio di almeno due Stati membri;
- membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
- chi rientra nell’accordo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004);
- lavoratori stagionali.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La prestazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale dello Stato di residenza (articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004).
In caso di disoccupati residenti in Italia, decorrenza e durata sono quelle previste dall’indennità di disoccupazione NASpI.
QUANTO SPETTA
L’importo della prestazione:
- è calcolato in base alla retribuzione percepita nello Stato membro dell’ultima occupazione del richiedente (anche per il calcolo NASpI dei lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri residenti in Italia):
- non può mai superare il limite massimo previsto annualmente dalla legge per l'indennità di disoccupazione NASpI;
L’indennità è pagata direttamente dall’INPS con accredito su conto corrente:
- bancario;
- postale (indicando il CAP di residenza o domicilio del richiedente).
Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per importi netti superiori a 3mila euro.
Domanda
REQUISITI
Per verificare i requisiti di assicurazione e contribuzione, lo Stato di residenza considera i periodi di assicurazione maturati nello Stato di ultima occupazione e, se necessario, ricorre alla totalizzazione anche dei periodi maturati in altri Stati membri, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.
I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) solo se soddisfano i requisiti previsti per i dipendenti.
I lavoratori residenti in Italia assicurati in un altro Stato membro soddisfano i requisiti di accesso alla NASpI:
- anche se il richiedente non è mai stato assicurato in Italia;
- includendo i periodi di assicurazione e contribuzione maturati nello Stato di ultima assicurazione;
- includendo, eventualmente, i periodi maturati in altri Stati membri.
Il lavoratore frontaliero disoccupato (articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004):
- deve iscriversi agli uffici del lavoro dello Stato di residenza;
- può iscriversi anche agli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione;
- deve rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza e quelli dello Stato di ultima occupazione;
- se si iscrive anche agli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione, deve comunicare l’iscrizione agli uffici del lavoro e alle istituzioni dello Stato di residenza.
Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati dalla legislazione dello Stato di residenza.
Il lavoratore diverso dal frontaliero rimasto disoccupato, che non ritorna nello Stato di residenza, deve:
- iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione;
- rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione di tale Stato.
Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione.
Il lavoratore diverso dal frontaliero, titolare di disoccupazione a carico dello Stato di ultima occupazione e che ritorna nello Stato di residenza esportando la prestazione, deve:
- iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza;
- rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza.
In questo caso, la prestazione a carico dello Stato di residenza sarà erogata:
- solo per il periodo restante;
- detratti i periodi già indennizzati dallo Stato di ultima occupazione.
QUANDO FARE DOMANDA
Devono presentare all’INPS domanda per le indennità di disoccupazione NASpI:
- i lavoratori frontalieri residenti in Italia;
- i lavoratori diversi dai frontalieri che ritornano in Italia (Stato di abituale residenza).
Devono presentare la domanda di disoccupazione all'Istituzione competente dello Stato di ultima occupazione i lavoratori diversi dal frontaliero che:
- non ritornano in Italia;
- sono iscritti agli uffici del lavoro dello Stato sopra indicato.
Alla domanda i lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri tornati in Italia devono allegare:
- il documento portatile U1 di attestazione dei periodi di assicurazione con
la data; - il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore;
- tutta la documentazione di certificazione del lavoro all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).
In mancanza del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS territorialmente competente all'istituzione estera in causa.
I lavoratori diversi dai frontalieri devono allegare:
- il documento portatile A1, che certifica:
- la legislazione di sicurezza sociale applicabile;
- la loro situazione e i dati dello Stato di ultima assicurazione qualora ne siano in possesso.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.