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Accredito dei contributi figurativi per il servizio civile

Il servizio permette di presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi relativi al periodo di servizio militare non armato o civile per i lavoratori e pensionati che abbiano un vuoto assicurativo nel periodo indicato e i superstiti.
Specifico per
Lavoratori o pensionati (o loro superstiti) che abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare non armato o il servizio civile

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2025

Cos'è

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, non coperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare non armato, servizio sostitutivo civile ovvero servizio civile.

La contribuzione figurativa è prevista solo per gli avviati al servizio civile entro il 31 dicembre 2005, o per gli avviati al servizio civile nel corso del 2005 che hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006.   

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio civile.

L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Domanda

REQUISITI

Per poter ottenere la contribuzione figurativa, l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.   

Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo non deve essere coperto da altra contribuzione.

L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).  

COME FARE DOMANDA

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

AVVERTENZE

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.