it

Ti trovi in

Accredito dei contributi figurativi per il servizio civile

Il servizio permette di presentare la domanda per l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di servizio civile, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile per i lavoratori o pensionati che abbiano un vuoto assicurativo.
Specifico per
Lavoratori o pensionati (o loro superstiti) che abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio militare non armato o il servizio civile

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2026

Cos'è

È la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi non coperti da altri contributi, durante i quali l’interessato ha svolto:

  • servizio militare non armato;
  • servizio sostitutivo civile;
  • servizio civile.

La contribuzione figurativa è prevista solo per:

  • chi è stato avviato al servizio civile entro il 31 dicembre 2005;
  • chi è stato avviato nel corso del 2005 e ha continuato l’attività nel 2006.   

A chi è rivolto

Il beneficio è destinato ai lavoratori o pensionati che abbiano un vuoto assicurativo dovuto allo svolgimento del servizio civile.

La richiesta può essere presentata anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere la contribuzione figurativa è necessario che:

  • l’interessato abbia almeno un contributo effettivo al momento della domanda;
  • il periodo richiesto non sia coperto da altra contribuzione;
  • il periodo non sia stato già utilizzato per il riconoscimento di:
    •  pensione statale;
    • altri trattamenti pensionistici sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).   

COME FARE DOMANDA

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata online all’INPS tramite il servizio dedicato.

 

Avvertenze

Questa scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere utilizzata come base per decisioni lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.