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Pubblicazione: 30 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2023
Cos'è
È un Assegno integrativo per malattia riconosciuto agli iscritti in servizio alla Gestione Assistenza Magistrale che, a causa di assenze dal servizio per malattia, incorrano:
- nella riduzione del 50% della retribuzione;
- nella sospensione della stessa.
Le assenze dal servizio per malattia devono essere avvenute non oltre 12 mesi prima della data della domanda.
A chi è rivolto
Agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio.
Come funziona
L’Assegno integrativo per malattia è corrisposto in misura diversa nei seguenti casi:
- riduzione della retribuzione;
- sospensione della retribuzione;
- valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
In caso di riduzione della retribuzione del 50%, la percentuale è:
- del 40% della retribuzione lorda per valore ISEE fino a 24mila euro;
- del 30% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.
In caso di sospensione della retribuzione, la percentuale è:
- dell’80% della retribuzione lorda, per valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24mila euro;
- del 60% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.
Domanda
COME FARE DOMANDA
Cliccando su "Utilizza il servizio" è possibile scaricare il modulo EN020 per la domanda di concessione dell’assegno.
Il modulo compilato può essere spedito:
- via PEC a dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it;
- con raccomandata A/R a INPS – Direzione centrale credito, welfare e strutture sociali - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.
Alla domanda devono essere allegate:
- copia del decreto di riduzione al 50% o di sospensione della retribuzione, emesso dall’autorità scolastica competente;
- copie dei cedolini dello stipendio, dove risulti l’avvenuta riduzione o sospensione;
- copia di un cedolino dello stipendio antecedente alla riduzione o sospensione della retribuzione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.