Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Amministrazioni, Enti e Aziende
-
-
Pubblicazione: 27 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021
Cos'è
L’esonero contributivo consente di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex articolo 44, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il cosiddetto ticket di licenziamento, ordinariamente dovuto a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro.
A chi è rivolto
Lo sgravio è fruibile dalle sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie nel 2019 e nel 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (art. 44, d.l. 109/2018), che siano in possesso del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come funziona
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS (o in sede di integrazione dello stesso) e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare sia l’ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri, con separata evidenza, per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al cosiddetto ticket di licenziamento.
Domanda
Successivamente, le aziende interessate per accedere agli sgravi dovranno presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato e attenersi alle altre istruzioni operative precisate con il messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.