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Estinzione anticipata dei prestiti agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Assistenza Magistrale

Il servizio consente di presentare domanda di estinzione anticipata del prestito per iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Assistenza Magistrale. Per gli iscritti al Fondo Credito ex IPOST è previsto l’invio di un modulo.

Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 6 marzo 2024 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2025

Cos'è

È un servizio che consente ai titolari di piccolo prestito o prestito pluriennale di presentare domanda online di estinzione anticipata del prestito.

A chi è rivolto

Si rivolge agli iscritti alla:

  • Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Gestione Assistenza Magistrale.

Il servizio telematico al momento non è esteso agli iscritti alla Gestione speciale di Previdenza per il personale delle Poste Italiane SpA (Fondo Credito ex IPOST), i quali possono presentare domanda via mail all’indirizzo welfare.attivitacreditizie@inps.it:

  • inviando il modello GP03_Cred3;
  • allegando al suddetto modello l’ultima busta paga e la copia in formato pdf di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Come funziona

Dopo l’accesso al servizio è possibile visualizzare:

  • la lista dei propri prestiti in ammortamento, per i quali è possibile richiedere l’estinzione anticipata;
  • la stampa di precalcolo dell’estinzione;
  • la lista delle estinzioni effettuate.

Consultando le pagine della sezione “Ti potrebbero interessare” in fondo, è possibile avere maggiori informazioni su:

  • regolamento;
  • tasso di interesse applicato;
  • aliquota per le spese di amministrazione;
  • una tantum per il Fondo rischi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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