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Il servizio ha permesso agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, tra il 1° febbraio 2023 e il 24 aprile 2024, di ottenere l’importo del TFR maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese.
Pubblicazione: 24 gennaio 2023 Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2025
Cos'è
L’anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una prestazione che è stata erogata tra il 1° febbraio 2023 e il 24 aprile 2024. Attualmente non è possibile presentare domanda; il servizio resta disponibile per la sola consultazione delle domande presentate prima del 24 aprile 2024.
La prestazione ha consentito di ottenere l’importo del TFR maturato e non liquidato:
- al netto di interessi e spese;
- senza attenderne l’esigibilità;
- nei termini previsti dalla normativa vigente.
A chi è rivolto
Hanno potuto richiedere l’anticipazione del TFR gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:
- cessati dal servizio;
- con diritto a una prestazione di TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora riscuotibili.
Come funziona
L’anticipazione del TFR:
- poteva essere richiesta per l’intero ammontare maturato o per una parte dello stesso;
- ha previsto l’applicazione di un tasso di interesse fisso pari all’1%:
- per l'intera durata del finanziamento;
- calcolato sul periodo compreso tra l’erogazione dello stesso e la data di esigibilità del TFR più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di esigibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di esigibilità della seconda e terza rata), salvo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria e all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza;
- ha previsto l’applicazione di una ritenuta pari allo 0,50% sull’importo, al lordo degli interessi, per le spese di amministrazione;
- è stata erogata in un’unica soluzione, al netto di interessi e spese;
- la restituzione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è operata direttamente dall’ente erogatore del TFR (INPS o ente diverso da INPS), nelle date di versamento al richiedente.
Domanda
REQUISITI
Per presentare domanda di anticipazione TFR era necessario essere iscritti alla Gestione:
- al momento della presentazione della stessa;
- al momento della concessione.
Hanno potuto richiedere l’anticipazione i pensionati che:
- hanno confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione;
- risultavano iscritti alla Gestione;
- hanno maturato un TFR, disponibile e non ancora riscuotibile.
Per i cessati dal servizio, non ancora in pensione, con un nuovo impiego, il finanziamento è stato erogato se, all’atto della domanda:
- il richiedente risultava iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- il TFR era maturato, disponibile e non ancora riscuotibile.
Non potevano richiedere la prestazione:
- i cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego;
- i non iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
L’iscritto poteva recedere dall’anticipazione del TFR prima che l’Istituto accettasse la proposta contrattuale: in questo caso, non è stato tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.
Dopo aver ricevuto l’accettazione, non era più possibile recedere dal contratto.
Il contratto è stato automaticamente risolto se, dopo 30 giorni dalla richiesta di presa d’atto inviata dall’Istituto, l’ente erogatore non ha dato una risposta.
Il contratto non ha prodotto effetti se:
- la presa d’atto è stata negativa;
- mancavano le relative somme per la cessione del Trattamento.
In caso di disponibilità parziale del TFR, il contratto ha avuto validità per la minor somma disponibile.
L’Istituto ha erogato il finanziamento:
- recuperando prima le eventuali morosità su precedenti finanziamenti;
- estinguendo altri eventuali finanziamenti;
- accreditando all’iscritto l’eventuale importo residuo.
Ogni ente erogatore (INPS o altro ente) ha rimborsato alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali le somme corrispondenti al TFR ceduto, versando i relativi importi nelle date e nella misura indicate nella relativa presa d’atto.
Non sono state previste spese o interessi di mora a carico del beneficiario, neanche per eventuali ritardi nel rimborso.
Se il rimborso avviene in anticipo rispetto a quanto stabilito, l’Istituto procede al ricalcolo e alla restituzione all’iscritto delle somme trattenute in più a titolo di interessi.
La durata dell’ammortamento è determinata secondo:
- le scadenze previste nella certificazione rilasciata dall’ente erogatore;
- la successiva presa d’atto.
Non è possibile estinguere anticipatamente il finanziamento erogato.
L’eventuale quota di TFR non ceduta e non sottoposta ad altri vincoli viene accreditata al richiedente considerando la priorità di restituzione alla gestione degli importi ceduti.
Se la presa d’atto positiva dell’ente erogatore è errata, l’eventuale differenza tra la somma anticipata e quella effettivamente disponibile sarà attribuita all’ente erogatore che provvederà a rimborsare il dovuto alla gestione, salvo possibilità di rivalsa verso l’iscritto.
Nell’ipotesi di pensionamento per Quota 100 e Quota 102, in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, verranno ricalcolati gli interessi applicati al finanziamento:
- se il richiedente è a credito, riceverà il pagamento dopo l’integrale rimborso dell’anticipazione;
- se è a debito, le somme dovute saranno trattenute nei limiti di legge su pensione o richieste in pagamento al beneficiario.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del procedimento è fissato in 180 giorni.
Nella tabella allegata al Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.