it

Ti trovi in

Assegno sociale e pensione sociale: dichiarazioni di responsabilità

Il servizio permette di presentare annualmente la dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento della prestazione, pena perdita del diritto di prestazione per titolari di Assegno sociale e pensione sociale

Specifico per
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge e loro intermediari, e pensionati che vivono in Italia

Pubblicazione: 19 maggio 2025 Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2025

Cos’è

I titolari di Assegno sociale e pensione sociale devono presentare ogni anno la dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti amministrativi (modello ACC. AS/PS), per il riconoscimento della prestazione (articolo 3, comma 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335 e articolo 26, legge 30 aprile 1969, n. 153).

La dichiarazione è necessaria per confermare la sussistenza dei seguenti requisiti, indispensabili per l’erogazione della prestazione, nell’anno in cui si riferisce:

  • soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano. L’assenza per un periodo superiore a 29 giorni determina la sospensione della prestazione e, decorsi 12 mesi di sospensione, la revoca;
  • eventuali ricoveri, con rette a carico di enti pubblici.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che percepiscono, come titolari:

  • Assegno sociale;
  • pensione sociale.

Come funziona

I titolari delle due prestazioni devono presentare il modello di accertamento dei requisiti per l’Assegno o la pensione sociale (modello ACC. AS/PS).

Le modalità di compilazione sono differenti a seconda della modalità di presentazione della dichiarazione.

È possibile dichiarare, oltre alla presenza sul territorio italiano, anche eventuali ricoveri gratuiti, avvenuti nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce, in caso di presentazione tramite:

  • servizio online;
  • Sede territoriale di competenza del dichiarante;
  • Contact Center Multicanale.

In caso di presentazione tramite CAF o soggetto abilitato, la dichiarazione riguarderà soltanto il soggiorno stabile e continuativo sul territorio italiano. Eventuali ricoveri saranno acquisiti direttamente dal Ministero della Salute.

titolari di pensione sociale devono presentare il modello per dichiarare la residenza in Italia.

Domanda

COME FARE DOMANDA

È possibile presentare la dichiarazione di responsabilità tramite:

  • servizio online, accedendo con le proprie credenziali;
  • sportello della Sede territoriale di competenza;
  • Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile);
  • CAF/soggetti abilitati (esclusivamente per dichiarare la permanenza stabile e continuativa sul territorio italiano).

L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Se l’utente è inadempiente, perde il diritto alla prestazione.

Dal 2015 non è più possibile inviare le dichiarazioni in formato cartaceo. 

 

Altre informazioni

L’articolo 20, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che «a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'Assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».

Con la circolare INPS 27 marzo 2003, n. 65 l’Istituto, in applicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003 e della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha fornito le indicazioni sulle modalità relative alla riduzione dell’Assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con rette a carico di enti pubblici.

Con il messaggio 3239/2017 l’Istituto ha precisato che la prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all’estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati, a partire dal primo giorno del mese di trasferimento. Questo periodo deve intendersi come continuativo.

Non si deve procedere alla sospensione se il periodo continuativo è uguale o inferiore ai 29 giorni. In caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all’estero, si dovrà procedere al recupero dell’indebito a partire dall’inizio della permanenza all’estero.

Ti potrebbero interessare