it

Ti trovi in

DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.
Specifico per
Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2024

Cos'è

L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

A chi è rivolta

L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

L’indennità non spetta, invece, a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

QUANTO SPETTA

L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

L'indennità viene corrisposta mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall'attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
  • partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).

Domanda

REQUISITI

La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso.

In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito (messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:  

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Altre informazioni

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e viene trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL (articolo 4, d.lgs. 150/2015) ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego entro i successivi 15 giorni.

CONTRIBUZIONE

Per accedere alla DIS-COLL è necessario anche essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento della DIS-COLL è uguale a quella della NASpI, per il 2022 pari a 1,31%.

Va precisato che il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa, quale, ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL' INDENNITÀ

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. La sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonomadi impresa individuale o un'attività parasubordinata deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo e a 8.173,91 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante dalla questa attività.

DIS-COLL E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

NORMATIVA

L'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo), attraverso la modifica e integrazione dell'articolo 15 del d.lgs. 22/2015, ha stabilizzato la misura, estendendola dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'articolo 1, comma 223, legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ha integrato l'articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto – oltre ad alcune disposizioni di gestione della prestazione, quali la diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (décalage) della prestazione, l'ampliamento della durata della DIS-COLL e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 50 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU bandiera dell'Unione Europea

Servizi correlati

Ti potrebbero essere utili servizi che fanno parte dello stesso processo