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DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione

Il servizio permette di richiedere l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) come misura di sostegno per cessazioni involontarie dal lavoro, rivolta agli iscritti alla Gestione Separata INPS in stato di disoccupazione e con almeno un mese di contribuzione.
Specifico per
Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2025

Cos'è

L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL” è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie dal lavoro (art. 15, d.lgs. 22/2015).

A chi è rivolto

Si rivolge agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.

Il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa (ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato).

Spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
  • assegnisti di ricerca;
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Non spetta a: 

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La DIS-COLL decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
  • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma entro i termini di legge.

La DIS-COLL:

  • è corrisposta ogni mese, per una durata pari ai mesi di contribuzione accreditati fra il 1° gennaio dell'anno che precede l'evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso;
  • ha una durata massima di 12 mesi. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

È riconosciuta, per il periodo di fruizione della prestazione, una contribuzione figurativa in base al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

QUANTO SPETTA

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio relativo al periodo di osservazione, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L’indennità:

  • è pari al 75% del reddito medio mensile se il reddito medio mensile è pari o inferiore, per il 2025, a 1436,61 euro;
  • è pari al 75% di 1.436,61 euro incrementato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo;
  • non può comunque superare una misura massima che per il 2025 è pari a 1562,82 euro;
  • si riduce ogni mese del 3% a partire dal primo giorno sesto mese di fruizione.

Il pagamento è corrisposto con:

  • accredito su IBAN di conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito pari o inferiore a 5.500 euro, senza aver comunicato all'INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre da questa attività. Se questa attività era preesistente alla data di presentazione della domanda, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • titolarità o acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (fa eccezione se il beneficiario opta per l'indennità DIS-COLL);
  • partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (art. 7, d.lgs. 22/2015). È previsto, per chi non rispetta gli obblighi, un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (art. 21, d.lgs.150/2015).

Domanda

REQUISITI

Il richiedente deve aver maturato contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di fine dal lavoro e l'evento stesso.

In caso di servizio civile universale:

  • il compenso dei volontari è interamente cumulabile con la DIS-COLL;
  • il beneficiario non è tenuto a comunicare all’INPS lo svolgimento del servizio civile e l’importo del compenso annuo percepito (messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.

In caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine:

  • rimane sospeso per l'intero periodo dell’evento indennizzato e riprende poi a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • decorre dalla data di fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Altre informazioni

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano immediata disponibilità:

  • allo svolgimento di attività lavorativa;
  • alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego. 

Presentare domanda di DIS-COLL equivale a:

  • rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
  • essere inseriti nel Sistema informativo unitario delle politiche attive (SIU).

Entro i 15 giorni successivi alla domanda il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l'Impiego per la stipula del Patto di servizio personalizzato.

CONTRIBUZIONE

L'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento della DIS-COLL è uguale a quella della NASpI, per il 2025 pari a 1,31%.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ

La continuità di erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.

La prestazione è ridotta dell'80% del reddito presunto – rapportato al periodo di tempo fra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno – in caso di inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, da cui derivi un reddito annuo utile alla conservazione dello stato di disoccupazione.

Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro il termine, previsto a pena di decadenza, di trenta giorni dall’inizio dell’attività o dalla data della domanda, se l’attività è preesistente alla data della domanda stessa.

Per reddito utile alla conservazione dello stato di disoccupazione si intende, per il 2025, il reddito:

  • pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo;
  • pari o inferiore a 8.500 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 TUIR).

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale e attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con compensi di importo non superiore a 5.000 euro annui.

Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante da questa attività.

DIS-COLL E TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

Non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76) gli eventi di malattia insorti:

  • durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio;
  • dopo la fine dei suddetti rapporti.

NORMATIVA

L'articolo 15, d.lgs. 22/2015, ha istituito, in via sperimentale per il 2015, l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto “Jobs Act del lavoro autonomo”), attraverso la modifica e integrazione dell'articolo 15 del d.lgs. 22/2015, ha stabilizzato la misura, estendendola dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 223, legge 234/2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") ha integrato l'articolo 15 del d.lgs. 22/2015 introducendo il comma 15-quinquies, che prevede alcune disposizioni di gestione della prestazione:

  • la diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (décalage) della prestazione;
  • l'ampliamento della durata della DIS-COLL;
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 50 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU bandiera dell'Unione Europea

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