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Finanziamento dei programmi formativi per lavoratori dipendenti di aziende iscritte a Fondi di solidarietà

Il servizio permette di richiedere il finanziamento dei programmi formativi in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Poste, Fondo Credito Cooperativo, Fondo Assicurativi, Fondo Credito.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025

Cos'è

È un finanziamento erogato dai Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti a settori non rientranti nell'ambito di applicazione dell’articolo 10 dello stesso decreto.

A chi è rivolto

Il finanziamento dei programmi formativi è una prestazione rivolta ai lavoratori iscritti al:

  • Fondo Poste;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Fondo Assicurativi;
  • Fondo Credito;
  • Fondo Trasporto Aereo;
  • Fondo Ferrovie;
  • Fondo per la filiera delle telecomunicazioni.

Nel Fondo Poste è possibile beneficiare del finanziamento con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste Italiane nelle quali Poste Italiane SpA detiene una partecipazione di controllo. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

Nel Fondo Credito Cooperativo il finanziamento spetta in relazione a tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare e applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. I dirigenti sono esclusi dal beneficio.

Nel Fondo Assicurativi il finanziamento spetta per gli interventi formativi di tutti i lavoratori dipendenti, a esclusione dei dirigenti, delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assistenza. Il beneficio spetta anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, se svolgono attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assistenza, e al personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assistenza, se viene presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e tale richiesta riceva parere favorevole da parte del comitato amministratore del Fondo medesimo.

Nel Fondo Credito il beneficio è riconosciuto in relazione a tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del Credito già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà disciplinato dal decreto-legge 28 aprile 2000, n. 158.

Nel Fondo Trasporto Aereo il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale, nonché al mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, che siano stati sostenuti direttamente dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza all’azienda.

Il beneficio viene inoltre riconosciuto per il finanziamento di interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, finalizzati al mantenimento e all’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, allo scopo di garantire l’assunzione dei lavoratori presso un’altra azienda richiedente.

Il finanziamento spetta anche per gli interventi formativi finalizzati al mantenimento di brevetti, licenze e attestati, di lavoratori collocati in NASpI.

È, inoltre, previsto un regime transitorio rivolto esclusivamente ai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI che abbiano sostenuto, a proprie spese, attività formative per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, entro e non oltre il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione della circolare INPS 28 dicembre 2022, n. 138.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 7, del decreto legislativo 148/2015, il finanziamento dei programmi formativi non può essere riconosciuto anche in relazione ai dirigenti in quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale istitutivo del Fondo.

Nel Fondo Ferrovie l’intervento è rivolto a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato, i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti, dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ossia aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane SpA detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del decreto istitutivo del 4 agosto 2023, il finanziamento dei programmi formativi è erogabile sia relativamente ai lavoratori in attività che ai lavoratori sospesi in costanza di rapporto di lavoro.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

I programmi di formazione finanziabili non possono essere solitamente superiori a 12 mesi.

QUANTO SPETTA

Per i programmi di formazione, il contributo è, di solito, pari alla retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate e destinate alla realizzazione di programmi formativi.

Domanda

REQUISITI

Per accedere ai programmi di formazione i lavoratori devono essere destinatari, nell’ambito dei processi aziendali che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo aziendale riguardante programmi formativi.

COME FARE DOMANDA

La domanda per il sostegno alla formazione e alle altre misure ordinarie di sostegno al reddito deve essere presentata telematicamente dall’azienda attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122).

La domanda verrà presa in esame dal comitato amministratore del fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, le disponibilità del Fondo e anche sulla base delle eventuali priorità espresse dallo stesso comitato amministratore.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.