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Il servizio permette di presentare la domanda di accesso a programmi formativi e trattamenti di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, enti di settore o associazioni di categoria.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025

Cos'è

Il Fondo Assicurativi è una gestione dell'INPS che non ha personalità giuridica e che gode di autonomia finanziaria e patrimoniale. È disciplinato dal decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile, n. 88. 

Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione. 

Il Fondo eroga i seguenti interventi in via ordinaria: 

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei;
  • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (Assegno di integrazione salariale) per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti - esclusi i dirigenti - delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assicurazione assistenza. Inoltre, sono compresi fra i beneficiari i lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, a condizione che svolgano attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione, di riassicurazione o di assicurazione assistenza.

Tra i beneficiari rientra anche il personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assicurazione assistenza, a condizione che venga presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e che tale richiesta riceva parere favorevole da parte del Comitato amministratore del Fondo.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 234/2021 all’art. 2 comma 1 del d.lgs. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della prestazione di integrazione salariale anche tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18) e i lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'erogazione del finanziamento ai programmi formativi non può avere durata superiore a 12 mesi. L' Assegno di integrazione salariale può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

QUANTO SPETTA

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda (individuata dalla contrattazione collettiva) spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso di fondi nazionali o dell’Unione europea.

L’Assegno di integrazione salariale è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti del massimale, annualmente rivalutato, previsto per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). A questo importo viene applicata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, una riduzione del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall’art. 21 della stessa legge, che rimane nella disponibilità del Fondo.

Dal 1° gennaio 2022 viene applicato il limite di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (art. 3, comma 5-bis del d.lgs. 148/2015, circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18). L’Assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla Cassa Integrazione Guadagni per l’industria.

Nel 2025 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a 1.322,05 euro (circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25).

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e Assegni di integrazione salariale) sono dovuti al Fondo due tipi di contributi: 

  • il contributo ordinario dello 0,3% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti (eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione);
  • il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, necessaria per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Le prestazioni ordinarie (Assegno di integrazione salariale e formazione) sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio i datori di lavoro potranno avvalersi del flusso Uniemens, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.

Il pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

La contribuzione correlata, dovuta nel caso in cui sia corrisposto l’Assegno, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per:

  • il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata); 
  • la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

Domanda

REQUISITI

L’accesso alle prestazioni ordinarie è subordinato al completamento delle procedure contrattuali, che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali, previste dalla legislazione.

Queste procedure si devono concludere con un accordo aziendale.

Per i programmi di formazione è necessario essere destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Per gli Assegni di integrazione salariale è necessario che i lavoratori siano interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate a un ridimensionamento produttivo.

L’erogazione dell’Assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato.

COME FARE DOMANDA

La domanda d’accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata telematicamente dall’azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201).

Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, è adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione oppure annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.