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Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2020
Cos'è
Disciplinato dal decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile, n. 88, il Fondo Assicurativi è una gestione dell'INPS che non ha personalità giuridica e che gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il Fondo eroga i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari) per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
A chi è rivolto
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assicurazione assistenza. Inoltre, sono compresi fra i beneficiari i lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, a condizione che svolgano attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione, di riassicurazione o di assicurazione assistenza.
Tra i beneficiari rientra anche il personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assicurazione assistenza, a condizione che venga presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e che tale richiesta riceva parere favorevole da parte del Comitato amministratore del Fondo.
Come funziona
Decorrenza e durata
L’accesso alle prestazioni ordinarie è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali, che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali, previste dalla legislazione.
Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale. Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte le prestazioni previste.
L'erogazione del finanziamento ai programmi formativi non può avere durata superiore a 12 mesi. L'assegno ordinario può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Quanto spetta
Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda (individuata dalla contrattazione collettiva) spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso di fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Domanda
Requisiti
Per accedere ai programmi di formazione è necessario che i lavoratori siano destinatari di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale nell’ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Per gli assegni ordinari è necessario che i lavoratori siano interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate a un ridimensionamento produttivo.
L’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48 e seguenti, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130
Come fare domanda
La domanda d’accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata telematicamente dall’azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201).