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Pubblicazione: 22 giugno 2018 Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025
Cos'è
Il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stato istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2016, n. 95440, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2016, n. 138, che ha recepito il contenuto dell’accordo sindacale stipulato tra Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani (ANGOPI), FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti. Non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 3 agosto 2016, n. 141 e circolare INPS 25 maggio 2018, n. 74).
Al Fondo, gestito dall’INPS, aderiscono tutti i datori di lavoro del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani operanti nei porti e nelle acque antistanti, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Tale Fondo provvede all’erogazione dell’Assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A seguito della riforma in materia di ammortizzatori sociali, la legge di bilancio 2022 ha apportato delle modifiche al d.lgs. 148/2015. Pertanto, dal 1° gennaio 2022 il Fondo assicura, al posto dell’Assegno ordinario e con le stesse modalità, la prestazione di Assegno di integrazione salariale.
Sulla base dell’accordo stipulato dalle parti istitutive il 21 dicembre 2022, è stato emanato il decreto interministeriale del 28 luglio 2023, che ha modificato il decreto interministeriale 95440/2016 per adeguare la durata e l’importo della prestazione alle nuove disposizioni (messaggio 19 settembre 2023, n. 3256).
A chi è rivolto
Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani con rapporto di lavoro subordinato.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 234/2021 all’art. 2, comma 1, d.lgs. 148/2015, dal 2022 sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18). Pertanto, gli apprendisti di ogni tipologia hanno diritto all’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo. Restano, invece, esclusi i dirigenti.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dalla legge in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.
La durata è disciplinata dall’articolo 30, comma 1-bis, d.lgs. 148/2015, introdotto dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, alla luce della legge e delle modifiche apportate al decreto istitutivo del Fondo, per l’Assegno di integrazione salariale vengono applicate le durate di cui agli articoli 12 e 22, d.lgs. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (messaggio 19 settembre 2023, n. 3256).
La durata massima complessiva dei trattamenti è in ogni caso quella prevista dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 148/2015.
Nella tabella sono riportate causali e durate.
ART. 11 – CAUSALI ORDINARIE | ART. 12 – DURATA |
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato | Fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane |
ART. 21 – CAUSALI STRAORDINARIE | ART. 22 – DURATA |
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione | Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile |
Crisi aziendale | Durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Contratto di solidarietà | Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, d.lgs. 148/2015, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile |
Per le causali ordinarie non possono essere autorizzate ore di Assegno di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.
Per le causali straordinarie di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili dall’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma oggetto di accordo.
QUANTO SPETTA
La misura del beneficio dell'Assegno di integrazione salariale è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.
Dal 1° gennaio 2022, viene applicato il limite di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (art. 3, comma 5-bis, d.lgs. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni, circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18).
Gli importi sono rivalutati ogni anno con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione per l'industria. All’importo non si applica la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per i periodi di erogazione dell'Assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura.
Ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il Nucleo Familiare a carico della gestione del Fondo, fermo restando che, dal 1° marzo 2022, questa tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in seguito alle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 sull’Assegno unico e universale.
Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Per il finanziamento delle prestazioni è dovuto al Fondo, dai datori di lavoro iscritti, un contributo ordinario mensile dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. In caso di ricorso all'Assegno di integrazione salariale è inoltre dovuto al Fondo un contributo addizionale dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione.
Le prestazioni sono autorizzate con delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni ai lavoratori beneficiari è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato dall'INPS o conguagliato da questo. Il conguaglio della prestazione di integrazione salariale deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata a seguito dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore.
I datori di lavoro, per il recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, possono avvalersi del flusso UNIEMENS, seguendo le modalità illustrate con la circolare INPS 10 agosto 2022, n. 97 e con il messaggio 22 marzo 2024, n. 1217.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.
Domanda
REQUISITI
L'accesso alla prestazione di Assegno di integrazione salariale è subordinato a una comunicazione dell'ANGOPI alle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare le necessità di personale o di ore di lavoro e, di conseguenza, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.
QUANDO FARE DOMANDA
Le domande di accesso all'Assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate dal datore di lavoro, nonché dai consulenti o intermediari abilitati, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l'irricevibilità temporanea della domanda.
In caso di presentazione in ritardo, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS dal datore di lavoro, oppure dai consulenti o intermediari abilitati, per ogni unità produttiva interessata, esclusivamente online attraverso il servizio dedicato (messaggio 19 giugno 2017, n. 2536).
La Direzione centrale Ammortizzatori sociali si occupa poi di inoltrare le domande e gli esiti dell’istruttoria al Comitato amministratore del Fondo.