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Il servizio permette di presentare la domanda di Assegno di integrazione salariale per lavoratori subordinati della provincia di Trento che abbiano un'anzianità di lavoro effettiva di almeno 30 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025

Cos'è

Disciplinato dal decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2016, dal decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103593 e dal decreto interministeriale 15 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il Fondo di solidarietà del Trentino nasce dalla possibilità, prevista dall'articolo 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di istituire con il sostegno delle province un Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, secondo la disciplina prevista per i Fondi di solidarietà bilaterali dall’art. 40, d.lgs. 148/2015.

Il Fondo è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 11 novembre 2016, n. 197).

Il Fondo ricomprende tutti i datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali sopra citati, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento. I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un fondo bilaterale hanno facoltà di aderire al Fondo del Trentino se sussiste il requisito occupazionale del 75%. I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza.

Rientrano invece obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, d.lgs. 148/2015) o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, d.lgs. 148/2015), che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Il Fondo prevede i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di perdita del posto di lavoro; Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, a esclusione delle intemperie stagionali. È inoltre previsto l'accredito della contribuzione correlata. 

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio che, alla data della domanda, abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Sono esclusi i dirigenti e i dipendenti pubblici.

Nel caso delle prestazioni integrative, i beneficiari sono i lavoratori ultra cinquantottenni, che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata, e i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'Assegno di integrazione salariale può essere concesso ai lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. 

Per quanto riguarda la durata della prestazione di Assegno di integrazione salariale, l’articolo 8, comma 2, decreto interministeriale 15 novembre 2023 prevede i seguenti limiti:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile, il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
  • per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque e fino a 15 dipendenti, per una durata massima non superiore a 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile, il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane per singola richiesta:
    • 52 settimane di Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile;
    • 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS crisi aziendale;
    • 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
    • 24 mesi ovvero 36 mesi, alle condizioni di cui al comma 5, art. 22, d.lgs. 148/2015, anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarietà.

QUANTO SPETTA

La misura del beneficio dell'Assegno sociale è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2025 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 1.322,05 euro (circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Per i periodi di erogazione dell'Assegno di integrazione salariale il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione d'iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per il finanziamento di tutte le prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile:

  • dello 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a cinque dipendenti;
  • dello 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da cinque a 15 dipendenti;
  • dello 0,90% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti. 

Questa contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, assunti con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato, e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo. 

In caso di ricorso all'Assegno di integrazione salariale del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è inoltre dovuto al fondo un contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato nella denuncia contributiva mensile.

Sono stati stabiliti dei termini per il conguaglio e per le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Queste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione INPS:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
  • dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.

Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta del datore di lavoro.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’Assegno di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il divieto può avere effetto nelle forme dell’incumulabilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.

Il lavoratore decade dal diritto all’Assegno di integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo sono autorizzati con delibera del Comitato amministratore.

Domanda

REQUISITI 

L'accesso alle prestazioni, secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 6, decreto interministeriale del 15 novembre 2023, è preceduto dal compimento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla legge in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali. 

Trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio 26 giugno 2023, n. 2372, riguardo gli adempimenti prescritti dall’articolo 14, decreto legislativo 148/2015, in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO).

COME FARE DOMANDA

Le domande di accesso all'Assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate tramite il servizio online dedicato alla sede INPS di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Per quanto concerne le prestazioni di formazione e di tutela integrativa si veda la circolare INPS 29 dicembre 2020, n. 156.