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Il servizio permette di presentare la domanda di Assegno di integrazione salariale per lavoratori sospesi o a orario ridotto della Provincia di Bolzano-Alto Adige che abbiano un'anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 9 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2025

Cos’è

Il Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 e dal decreto interministeriale del 22 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, nasce dalla possibilità di istituire, con il sostegno delle province, un Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Bolzano, secondo la disciplina prevista dall’articolo 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 22 agosto 2024, n. 88).

Il Fondo eroga Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. È inoltre previsto l’accredito della contribuzione correlata.

A chi è rivolto

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.

Rientrano obbligatoriamente nell’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro privati che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, d.lgs. 148/2015) o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, d.lgs. 148/2015), che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive situate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un Fondo bilaterale (art. 26, d.lgs. 148/2015) hanno facoltà di aderire al Fondo di Bolzano–Alto Adige qualora sussista il requisito occupazionale del 75% come sopra specificato. I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’erogazione degli Assegni di integrazione salariale garantiti dal Fondo può essere attivata a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

L’Assegno di integrazione salariale può essere concesso ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, sia per le causali ordinarie che straordinarie, per una durata massima non superiore a 26 settimane per ogni unità nel biennio mobile.

In particolare, l’Assegno di integrazione salariale può essere concesso:

  • per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie ai datori di lavoro che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti;
  • per una durata massima di 24 mesi per riorganizzazione aziendale;
  • per una durata massima di 12 mesi per crisi aziendale;
  • per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.

Per ciascuna unità produttiva l’Assegno di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo la causale straordinaria di contratto di solidarietà.

QUANTO SPETTA

La misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41, a oggi pari al 5,84%, in quanto non prevista nel decreto istitutivo del Fondo. Pertanto per il 2025 la misura massima mensile lorda della prestazione è pari a 1.404,03 euro (circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Per i periodi di erogazione dell’Assegno di integrazione salariale il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione d’iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro, o conguagliato nella denuncia contributiva mensile (circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170). 

Sono stati stabiliti dei termini per il conguaglio e per le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Queste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione INPS:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
  • dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.

Il pagamento diretto da parte dell’INPS potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta del datore di lavoro.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo sono autorizzati con delibera del Comitato amministratore.

Relativamente al finanziamento, il Fondo di Bolzano-Alto Adige opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni senza disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Sono dovuti al Fondo:

  • per il finanziamento di tutte le prestazioni, un contributo ordinario mensile nella misura dello 0,50% dai datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. È dovuto, invece, un contributo ordinario nella misura dello 0,80% dai datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente (ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti;
  • in caso di ricorso all’Assegno di integrazione salariale del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è anche dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’Assegno di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Tale divieto si può esplicare nelle forme dell’incumulabilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.

Il lavoratore decade dal diritto all’Assegno di integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.

Domanda

REQUISITI

L’accesso all’Assegno di integrazione salariale è preceduto dal compimento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali. Per il contratto di solidarietà deve essere allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali previste dall’articolo 21, decreto legislativo 148/2015 che, ai fini della validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.

Con riferimento all’Assegno di integrazione salariale, trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio 26 giugno 2023, n. 2373 riguardo gli adempimenti previsti in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO).

QUANDO FARE DOMANDA

Le domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate dall’azienda non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini su indicati non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma l’irricevibilità della stessa, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, o lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni. In caso di presentazione tardiva l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

COME FARE DOMANDA

Le domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale devono essere presentate tramite il servizio online dal datore di lavoro o dai consulenti e intermediari abilitati.

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