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Familiari superstiti- Dipendenti pubblici
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2023
Cos'è
INPS riconosce un assegno temporaneo integrativo agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o ai loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo inferiore agli importi stabiliti.
A chi è rivolto
L’assegno spetta agli iscritti, o loro superstiti, privi di reddito o con un reddito complessivo familiare annuo, inclusi eventuali redditi esenti, inferiore a 10.230 euro se iscritti e inferiore a 8.530 euro se superstiti. Questi importi vengono maggiorati del 10% per ogni componente del nucleo familiare a carico dell’iscritto, oltre il richiedente.
Domanda
Requisiti
L’assegno può essere concesso:
- agli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione e con un reddito familiare complessivo annuo come sopra determinato pari a 10.230 euro, incrementato delle eventuali maggiorazioni;
- ai superstiti già conviventi e a carico degli iscritti stessi con un reddito complessivo familiare annuo, come sopra determinato, inferiore a 8.530 euro, incrementato delle eventuali maggiorazioni spettanti.
Come fare domanda
La domanda per gli assegni integrativi va redatta sull’apposito modulo cartaceo da spedire:
- con Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it;
- a mezzo raccomandata A/R, alla sede INPS – Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali - Viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.