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Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo

Il servizio permette l’erogazione di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato).
Rivolto a:
Categorie
Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 4 dicembre 2023 Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2025

Cos'è

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

A chi è rivolto

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti:
      • da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
      • da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
      • da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti:
      • da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
      • da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
      • da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

    Come funziona

    DECORRENZA E DURATA

    L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.

    È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.

    Domanda

    REQUISITI

    L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
    • essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
    • essere residente in Italia da almeno un anno;
    • essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (soglia reddituale modificata dall’articolo 1, comma 611, della l. 207/2024 – legge di bilancio 2025 – a far data dal 1° gennaio 2025);
    • aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (soglia numero giornate modificata dall’articolo 1, comma 611, della l. 207/2024 – legge di bilancio 2025 – a far data dal 1° gennaio 2025). Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:
      • indennità di discontinuità;
      • indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
      • indennità NASpI, nel medesimo anno;
    • avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
    • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
    • non essere titolare di pensione diretta.

    QUANDO FARE DOMANDA

    La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente (termine modificato dall’articolo 1, comma 611, della l. 207/2024 – legge di bilancio 2025 – a far data dal 1° gennaio 2025).

    COME FARE DOMANDA

    È possibile presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite:

    • Contact center multicanale, al numero 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa applicata dai diversi gestori);
    • patronati.