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Genitori- Patronati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2026
Cos'è
È un periodo facoltativo di assenza dal lavoro concesso ai lavoratori e alle lavoratrici autonome per ogni figlio. In questo periodo i lavoratori percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.
A chi è rivolto
Si rivolge a lavoratori e lavoratrici autonome che:
- hanno versato i contributi relativi al mese precedente l’inizio del congedo continuativo o frazionato;
- si astengono effettivamente dall’attività lavorativa.
Come funziona
Spetta ai genitori lavoratori autonomi:
- per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio;
- entro il primo anno di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.
Il congedo parentale:
- è previsto per ogni bambino in caso di parto, adozione o affidamento plurimo;
- è fruibile entro l’anno di vita del bambino a decorrere dalla fine del periodo indennizzabile di maternità per la madre e dalla nascita o dall’ingresso in famiglia per il padre;
- è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge secondo la categoria di appartenenza.
Domanda
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 (circolare INPS 27 ottobre 2022, n.122, paragrafo 3.3).
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata all’INPS online accedendo al servizio Domande di maternità e paternità. Cliccando su “Utilizza il servizio”, è possibile selezionare:
- “Domande di maternità e paternità”: nuovo servizio per presentare le domande di congedo parentale, disponibile per cittadini e patronati. Qui è possibile anche controllare lo stato dei contatori del congedo selezionando “Consulta contatori congedo parentale”;
- “Portale patronati”: area riservata ai patronati per consultare le domande inviate prima dell’introduzione del nuovo servizio “Domande di maternità e paternità;
- “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”: sezione dedicata ai cittadini per consultare le domande presentate prima dell’attivazione del nuovo servizio.
In alternativa, tramite:
- Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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