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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2024
Cos'è
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici autonome per ogni figlio. Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale i lavoratori percepiscono un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.
A chi è rivolto
Il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Come funziona
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.
Per le lavoratrici autonome il congedo è fruibile dopo la fine del periodo indennizzabile di maternità ed entro l’anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
Domanda
Quando fare domanda
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).
Come fare domanda
La domanda di congedo parentale può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può essere effettuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.