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Indennità di malattia lavoratori marittimi: comunicazione integrativa

Il servizio permette ai lavoratori marittimi e alle categorie di lavoratori equiparate di presentare la comunicazione integrativa di malattia per richiedere le indennità previste in caso di temporanea inabilità o inidoneità all’imbarco.
Specifico per
Patronati e Lavoratori marittimi (inclusi pescatori ex lege 413/1984)
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 4 ottobre 2021 Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026

Cos'è

I lavoratori marittimi hanno diritto durante i periodi di malattia alle indennità specifiche del settore, quali:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale: spetta per evento di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo il proseguimento della navigazione; se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e la malattia non viene indennizzata dall’INPS;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare: spetta, per eventi di malattia che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco, ai soli lavoratori imbarcati su natanti appartenenti alle categorie determinate per legge; ne hanno diritto i soli lavoratori imbarcati:
    • su piroscafi o motonavi addetti al traffico;
    • muniti di carte di bordo;
    • su rimorchiatori d’alto mare;
    • su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez, gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli.
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita: spetta per eventi di malattia che si manifestano dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco;
  • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune: è a carico INAIL l’eventuale riconoscimento della prestazione per evento di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

A chi è rivolto

L’indennità spetta ai lavoratori marittimi e a determinate categorie di lavoratori equiparati.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale:

  • è erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare:

  • è erogata a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco.

L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita:

  • è erogata dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di 180 giorni.

L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è riconosciuta per tutto il periodo di temporanea inidoneità, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione.
 

QUANTO SPETTA

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è erogata:

  • per eventi avvenuti entro il 31 dicembre 2023, pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni prima dello sbarco. Se il lavoratore ha lavorato meno di 30 giorni, la retribuzione fissa viene rapportata su base mensile;
  • per eventi dal 1° gennaio 2024, pari al 60% della retribuzione media giornaliera del mese precedente alla malattia;
  • per eventi nei primi 30 giorni di lavoro, calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, in proporzione ai giorni lavorati.

Per i lavoratori del settore pesca, per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali (l. 26 luglio 1984, n. 413), l’indennità continua a essere calcolata come percentuale di questa retribuzione prevista per la loro categoria.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è erogata:

  • per eventi entro il 31 dicembre 2023, pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni prima dello sbarco;
  • per eventi dal 1° gennaio 2024, pari al 60% della retribuzione media giornaliera del mese precedente alla malattia;
  • per eventi nei primi 30 giorni di lavoro, calcolata sulla retribuzione effettiva, in proporzione ai giorni lavorati.

L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita è erogata:

  • nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione goduta alla data di manifestazione della malattia;
  • per eventi dal 1° gennaio 2024, nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione del mese precedente l’evento;
  • in caso di ricovero, ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a carico viene ridotta a 2/5 della misura normale.

L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune:

  • è erogata in misura pari al 75% della retribuzione utilizzata per l’evento di malattia presupposto;
  • per il calcolo è necessario considerare solo le voci della retribuzione ordinaria:
    • sono escluse le voci variabili (ad es. compenso per lavoro straordinario, pulizia cisterna);
    • è considerata l’indennità di navigazione (nella misura del 50%) avendo tale compenso carattere ordinario e continuativo.

DOCUMENTAZIONE MEDICA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Con il certificato telematico il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio all’INPS.

Se la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea completo di tutti i dati richiesti.

Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore dovrà presentare o inviare:

  • il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • l’attestato al proprio datore di lavoro (se richiesto).

La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo. 

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio telematico.

Se, invece, i certificati vengono redatti in modalità cartacea, il lavoratore dovrà presentarli o inviarli:

  • alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • al proprio datore di lavoro (se richiesto).

I certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati anche dopo due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione.

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Il lavoratore è tenuto a:

  • fornire il proprio indirizzo di reperibilità (contrada, frazione, complessi comprendenti più palazzine ecc.);
  • controllare che i dati siano stati correttamente inseriti nel certificato di malattia redatto dal medico curante, per consentire il regolare svolgimento dei possibili accertamenti medico-legali domiciliari.

Per l'erogazione dell'indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità orarie previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa.

Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Se il lavoratore risulta assente alla visita medica di controllo senza giustificazione, perde l’indennità di malattia fino a un massimo di:

  • dieci giorni dall’inizio della malattia, alla prima assenza;
  • il 50% dell'indennità per il restante periodo, in caso di seconda assenza;
  • il 100% dell'indennità, dalla data della terza assenza.

Se, a seguito di visita medica domiciliare, il lavoratore risulta sconosciuto o irreperibile, perde il diritto all’indennità.

Questo può accadere quando:

  • il medico non riesce a trovare l’indirizzo indicato dal lavoratore;
  • il lavoratore non risulta presente o conosciuto presso tale indirizzo.

L’indennità non verrà corrisposta fino a quando l'interessato non provvederà a comunicare il dato omesso o incompleto.

Se necessario, durante il periodo di prognosi del certificato, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente all’INPS tramite l’apposito servizio online.

Per l’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune la documentazione di carattere sanitario è costituita dal:

  • verbale di visita medica da parte della commissione medica collegiale istituita presso le capitanerie di porto;
  • o dal provvedimento decisorio dell’eventuale ricorso contro l’esito della visita in prima istanza; l’eventuale ricorso è proposto alla commissione centrale.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata tramite il servizio online, tramite il servizio Comunicazione integrativa malattia marittimi”, accessibile tramite le con le proprie credenziali.

Si tratta di uno strumento di acquisizione aggregata degli elementi istruttori di carattere amministrativo e sanitario.

Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online possono delegare una persona di fiducia, attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale (circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127).

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La comunicazione integrativa deve essere presentata solo per il primo certificato medico, anche se la malattia comprende più certificati.

La comunicazione va inviata all’inizio della malattia, in base agli elementi “Tipo evento” e “data sbarco”.

Per la “continuazione” dello stesso evento di malattia, gli eventuali certificati trasmessi telematicamente vengono acquisiti in modo automatico.

Se invece il certificato è cartaceo, il lavoratore deve inviarlo alla sede INPS competente entro due giorni dal rilascio, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni di ritardo non giustificato.

Per eventi di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune andrà presentato:

  • il verbale emesso dalla Commissione medica collegiale presso la Capitaneria di porto;
  • provvedimento della commissione centrale (su eventuale ricorso presentato dall’assistito contro il verbale sfavorevole).

 Informazioni richieste per la domanda

Per la presentazione della comunicazione integrativa l’utente deve avere a disposizione le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • il natante a cui si riferisce l’attività lavorativa;
  • la qualifica di inquadramento;
  • l’eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/ BIC.

L’utente deve allegare alla comunicazione integrativa:

  • documentazione attestante la data dello sbarco;
  • copia del libretto di navigazione, se in possesso, o diversa documentazione equivalente rilasciata da soggetto istituzionalmente competente alla gestione del rapporto di lavoro-datore di lavoro (capitanerie di porto, soggetti esteri abilitati);
  • deve anche allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già inviato all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento, per il pagamento dell’indennità con accredito su IBAN estero).

È disponibile, inoltre, una nuova funzionalità di consultazione dello stato delle pratiche di malattia marittimi presenti negli archivi informatici dell’Istituto, relative ai tre anni precedenti la data di consultazione.

Nella stessa sezione del servizio online è disponibile il manuale utente, relativo alle funzionalità e alla guida di compilazione.
 

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente);
  • accredito su conto corrente bancario (italiano o estero);
  • accredito su conto corrente postale;
  • carta ricaricabile.

Per tutte le modalità di pagamento, ad eccezione del bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto:

  • il codice IBAN/numero di conto;
  •  per i conti correnti esteri non SEPA, il codice SWIFT/BIC.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.