Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa
-
-
Pubblicazione: 14 gennaio 2022 Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025
Cos'è
È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022:
- un’età anagrafica di almeno 64 anni;
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
A chi è rivolto
Si rivolge agli iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende:
- il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, gestite dall’INPS;
- ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Alla prestazione non può accedere il personale:
- delle Forze armate;
- delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- della Guardia di Finanza;
- operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La disciplina delle decorrenze è diversificata secondo:
- il datore di lavoro, pubblico o privato;
- la gestione previdenziale che ha in carico il trattamento pensionistico.
Il trattamento decorre:
- trascorsi tre mesi (cd. “finestra”) dalla maturazione dei requisiti contributivi (dal 1° gennaio 2022) per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi nella gestione di competenza:
- se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra";
- dal primo giorno successivo all’apertura della “finestra” per i lavoratori dipendenti, se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (es: Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.);
- trascorsi sei mesi (“finestra”) dalla maturazione del requisito contributivo per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165):
- se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra";
- dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del requisito contributivo per il personale del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
- in qualsiasi momento successivo all’apertura della "finestra", per i lavoratori che perfezionano i requisiti prescritti nel 2022.
Il diritto alla decorrenza della prestazione, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni indicate dalla norma, è correlato all’ultima qualifica da lavoratore:
- dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- lavoratore autonomo.
Domanda
REQUISITI
Requisito essenziale è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È inoltre necessario possedere, entro il 31 dicembre 2022:
- un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che per il perfezionamento del requisito contributivo:
- è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
- 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il richiedente può perfezionare il requisito contributivo cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso:
- l’AGO;
- le forme sostitutive ed esclusive dell’AGO gestite dall’INPS;
- la Gestione Separata.
Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile:
- con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta anche all’estero.
Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui (il superamento provoca la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte); - con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – nella gestione di competenza.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.