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Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione

Il servizio consente di presentare domanda di pensione anticipata per lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 14 gennaio 2022 Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025

Cos'è

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022:

  • un’età anagrafica di almeno 64 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

A chi è rivolto

Si rivolge agli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende:
    • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, gestite dall’INPS;
  • ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale:

  • delle Forze armate;
  • delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • della Guardia di Finanza;
  • operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La disciplina delle decorrenze è diversificata secondo:

  • il datore di lavoro, pubblico o privato;
  • la gestione previdenziale che ha in carico il trattamento pensionistico.

Il trattamento decorre:

  • trascorsi tre mesi (cd. “finestra”) dalla maturazione dei requisiti contributivi (dal 1° gennaio 2022) per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi nella gestione di competenza:
    • se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra";
  • dal primo giorno successivo all’apertura della “finestra” per i lavoratori dipendenti, se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (es: Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.);
  • trascorsi sei mesi (“finestra”) dalla maturazione del requisito contributivo per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165):
    • se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza è dal primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra";
  • dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del requisito contributivo per il personale del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
  • in qualsiasi momento successivo all’apertura della "finestra", per i lavoratori che perfezionano i requisiti prescritti nel 2022.

Il diritto alla decorrenza della prestazione, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni indicate dalla norma, è correlato all’ultima qualifica da lavoratore:

  • dipendente delle pubbliche amministrazioni;
  • dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
  • lavoratore autonomo.

Domanda

REQUISITI

Requisito essenziale è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

È inoltre necessario possedere, entro il 31 dicembre 2022:

  • un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che per il perfezionamento del requisito contributivo:

  • è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
  • 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il richiedente può perfezionare il requisito contributivo cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso:

  • l’AGO;
  • le forme sostitutive ed esclusive dell’AGO gestite dall’INPS;
  • la Gestione Separata.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile:

  • con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta anche all’estero.
    Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui (il superamento provoca la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte);
  • con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – nella gestione di competenza.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.