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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024
Cos'è
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta:
- per infermità o lesioni contratte per causa di servizio;
- senza alcun requisito di anzianità contributiva.
A chi è rivolto
Si rivolge al personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.
L’articolo 6, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 (“riforma Monti-Fornero”) ne ha previsto l’abrogazione a partire dal 6 dicembre 2011 per il personale del settore pubblico, ad eccezione dei suddetti comparti:
- sicurezza;
- difesa;
- soccorso pubblico.
Come funziona
Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973) si consegue:
- per lesioni o infermità derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante di inidoneità al servizio;
- anche se l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non ha determinato inidoneità al servizio.
Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:
- alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano soggetti a miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
- a un assegno rinnovabile, se le lesioni o le infermità riconosciute sono soggette a miglioramento (articolo 68, ibidem).
Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un’indennità una tantum:
- equiparata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria;
- per un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del T. U. 1092/1973 e art.4, comma 2, l. 9/1980).
QUANTO SPETTA
L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari:
- al 100% dell’importo della base pensionabile se l’infermità è inclusa nella 1^ categoria;
- al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono incluse rispettivamente nella 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria;
- alla base pensionabile ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma, se il dipendente ha raggiunto 15 anni di servizio (art. 52 del T.U. 1092/1973);
- alla base pensionabile ordinaria aumentata del 0,20% e dello 0,70%:
- se le infermità sono incluse nella 7^ o all’8^ categoria;
- per ogni anno di servizio (minimo cinque anni di servizio effettivo);
- in assenza di anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione ordinaria (in questo caso non può superare il 44% della base pensionabile).
L’assegno rinnovabile, dello stesso importo della pensione, viene concesso:
- per periodi da due a quattro anni. Dal giorno successivo alla scadenza di questo periodo, il trattamento si converte in pensione a vita;
- una tantum, se l’infermità è inclusa nella tabella B.
L'assegno viene revocato e la pensione ordinaria ripristinata dal giorno successivo alla scadenza, se l’infermità:
- non viene più riscontrata;
- non è inclusa nelle tabelle A e B.
L’indennità una tantum è pari:
- alla pensione privilegiata di 8^ categoria;
- alla differenza tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria, se il militare ha maturato il diritto a quest’ultima;
- per una o più annualità fino a un massimo di cinque:
- se il giudizio della commissione medico-ospedaliera (CMO) prevede un numero di annualità superiore, la limitazione alle cinque annualità sarà applicata in via amministrativa.
Domanda
REQUISITI
Per accedere alla prestazione è necessario:
- l’accertamento clinico CMO;
- l’accertamento del nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.
Il verbale della CMO deve includere:
- giudizio diagnostico;
- data di conoscibilità della infermità/lesione;
- indicazione della categoria;
- giudizio di idoneità al servizio;
- numero di annualità (massimo cinque) per le patologie incluse nella tabella B;
- numero di anni (minimo due, massimo quattro) di riconoscimento dell’Assegno rinnovabile in caso di patologia soggetta a miglioramento;
- eventuale inabilità accertata se è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.
L’accertamento del Comitato è definitivo:
- per la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio;
- per il rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione.
Cumulo di più infermità
In presenza di più infermità incluse in una determinata categoria, per effetto del cumulo, la commissione medica prenderà in considerazione esclusivamente quelle riconosciute dal comitato di verifica come dipendenti da causa di servizio (art. 10, legge 9/1980).
Aggravamento delle infermità o lesioni
Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può presentare domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo se:
- il trattamento è in corso di erogazione;
- si verificano casi di aggravamento delle infermità/lesioni.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.