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Pensione "Opzione donna"

Il servizio permette di richiedere la pensione anticipata per lavoratrici dipendenti o autonome che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni (dipendenti) e 59 anni (autonome).
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
il servizio e' presente anche in:

Pubblicazione: 9 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025

Cos'è

È un trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema contributivo, erogato a domanda alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2021.

A chi è rivolto

Si rivolge alle lavoratrici:

  • dipendenti;
  • autonome.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La decorrenza di “Opzione donna” non può essere anteriore al 2 gennaio 2022.

Dalla data di maturazione dei requisiti, è possibile presentare domanda:

  • dopo 12 mesi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • dopo 18 mesi, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
  • dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022 per le lavoratrici del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
  • anche dopo la prima decorrenza utile, se continuano a sussistere le condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Domanda

REQUISITI

È possibile accedere alla pensione anticipata in presenza di specifici requisiti:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età anagrafica pari o superiore a:
    • 58 anni, per le lavoratrici dipendenti;
    • 59 anni, per le lavoratrici autonome;
  • cessazione del rapporto di lavoro dipendente (requisito non richiesto alle lavoratrici autonome).

Per soddisfare il requisito contributivo, si considerano i contributi versati o accreditati in favore dell’assicurata, a condizione che siano stati raggiunti i 35 anni di contributi, esclusi i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni simili, se richiesto dalla gestione che eroga la pensione.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.