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Pensione "Opzione donna"

Il servizio permette di richiedere la pensione per lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (dipendenti) e a 59 anni (autonome).
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
il servizio e' presente anche in:

Pubblicazione: 9 agosto 2023

Cos'è

La pensione anticipata “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato a domanda alle lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2021, hanno maturato i requisiti previsti dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

È possibile conseguire la pensione Opzione donna decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

 La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2022.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti e delle condizioni, possono conseguire la pensione rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda di pensione.

Domanda

REQUISITI

Possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.