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Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Patronati
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Pubblicazione: 9 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2025
Cos'è
È un trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema contributivo, erogato a domanda alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2021.
A chi è rivolto
Si rivolge alle lavoratrici:
- dipendenti;
- autonome.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La decorrenza di “Opzione donna” non può essere anteriore al 2 gennaio 2022.
Dalla data di maturazione dei requisiti, è possibile presentare domanda:
- dopo 12 mesi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022 per le lavoratrici del Comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
- anche dopo la prima decorrenza utile, se continuano a sussistere le condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.
Domanda
REQUISITI
È possibile accedere alla pensione anticipata in presenza di specifici requisiti:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un’età anagrafica pari o superiore a:
- 58 anni, per le lavoratrici dipendenti;
- 59 anni, per le lavoratrici autonome;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente (requisito non richiesto alle lavoratrici autonome).
Per soddisfare il requisito contributivo, si considerano i contributi versati o accreditati in favore dell’assicurata, a condizione che siano stati raggiunti i 35 anni di contributi, esclusi i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni simili, se richiesto dalla gestione che eroga la pensione.
COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.