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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva)

Il servizio permette di richiedere il riscatto di periodi non coperti da contribuzione perché non soggetti a obbligo contributivo. La domanda va presentata nel biennio 2024-2025 e il periodo da riscattare non può superare cinque anni. Rivolto agli iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata e ai superstiti di tutti questi iscritti.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati- Dipendenti privati- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 21 febbraio 2019 Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2025

Cos'è

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 1, co.126-130, l. 213/2023) permette di riscattare, per il biennio 2024-2005 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

A chi è rivolto

Si rivolge agli iscritti (e loro superstiti):

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, comprese le forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995).

Questi soggetti devono risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere titolari di pensione.

Come funziona

Sono riscattabili, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi:

  • successivi al 31 dicembre 1995 e anteriori al 1° gennaio 2024;
  • non soggetti a obbligo contributivo;
  • non coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto), presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  • compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare.

Il primo e l’ultimo contributo non devono necessariamente essere accreditati nella stessa gestione in cui si presenta la domanda.

L’onere di riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale (art. 2, comma 5, d.lgs. 184/1997). Si applica l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, nella gestione presso cui si chiede il riscatto.

La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda, rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Questa retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data della domanda (l. 335/1995).

L’onere di riscatto può essere versato:

  • in unica soluzione;
  • in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa se i contributi da riscatto:

  • vengono utilizzati per la liquidazione immediata di una pensione diretta o indiretta;
  • sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Se uno di questi casi si verifica durante una dilazione già concessa, l’importo residuo dovrà essere versato in un’unica soluzione.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Domanda

REQUISITI

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:

  • essere iscritti a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla normativa;
  • non essere titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa prima del 1° gennaio 1996 determina:

  • l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato;
  • la restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2025, termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • dal diretto interessato;
  • dal suo superstite;
  • da un parente entro il secondo grado;
  • da un affine entro il secondo grado.

L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo della persona che lo ha sostenuto.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

In questo caso, l'onere versato:

  • è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo;
  • è utile ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lettera a), d.p.r. 917/1986).

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Se la domanda è presentata da un parente entro il secondo grado, da un affine entro il secondo grado o dal datore d lavoro, è necessario acquisire, in fase di presentazione, il consenso del soggetto interessato.

La domanda può essere presentata online all’INPS tramite il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Solo nel caso in cui la domanda sia presentata dal datore di lavoro, in attesa dell’implementazione del servizio telematico, è necessario utilizzare il modulo disponibile online.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.